venerdì 12 giugno 2015

C’è rapina consumata e resistenza a pubblico ufficiale se l’agente, durante la fuga rocambolesca, si libera della refurtiva

La Corte d’appello di Brescia condanna l’imputata per i delitti di rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale dichiarando invece estinto per prescrizione il delitto di danneggiamento aggravato.

Contro la pronuncia ricorrono in Cassazione sia il Procuratore generale che il difensore dell’imputata, deducendo, da un lato, l’erroneità del computo del termine prescrizionale e, dall’altro, l’insussistenza di una condotta violenta quale elemento costitutivo del delitto di resistenza, nonché la configurabilità del solo tentativo di rapina. Entrambi i ricorsi sono privi di fondamento.

Quanto al ricorso del Procuratore, la Cassazione (sentenza 22098/15) sottolinea che il limite di 6 anni previsto come termine ordinario minimo per stabilire la prescrizione del reato, fa riferimento alle ipotesi in cui la pena edittale prevista per il reato, in tutte le sue forme, compresa la recidiva, non raggiunga quel limite edittale e questo debba dunque essere ragguagliato ai 6 anni legislativamente previsti proprio come termine minimo. Il ricorso presentato nell’interesse dell’imputata è ugualmente infondato.

In tema di resistenza a pubblico ufficiale, l’elemento materiale della violenza è integrato anche dalla condotta di chi si dia alla fuga alla guida di un’auto, non limitandosi a cercare di sfuggire all’inseguimento, ma creando deliberatamente un pericolo, con una guida obiettivamente rischiosa, per l’incolumità personale degli agenti inseguitori e gli altri utenti della strada.

In quanto alla rapina impropria consumata, la Cassazione afferma che il possesso del bene da parte dell’imputata è stato sicuramente conseguito, pur se per un breve periodo, in quanto l’abbandono della refurtiva durante la fuga non fa degradare la fattispecie a livello di tentativo. Il reato di furto è infatti consumato nell’ipotesi in cui la cosa sottratta al possessore e di cui si sia impossessato l’agente sfuggendo alla vigilanza del primo, restando irrilevante il fatto che l’agente sia stato costretto ad abbandonare la refurtiva immediatamente dopo la sottrazione per l’intervento di un terzo. Per questi motivi, la Corte di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /C’è rapina consumata e resistenza a pubblico ufficiale se l’agente, durante la fuga rocambolesca, si libera della refurtiva - La Stampa

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