Posto che (art. 9, D.P.R. n. 43/1990) l’INAIL ha ritenuto di adottare la soluzione dell’autoassicurazione, la Circolare 54/2015 è intervenuta a fornire alcune precisazioni – a valere dalle missioni compiute dal 15 giugno prossimo – sulle ipotesi di risarcimento dei danni all’autovettura di proprietà del personale autorizzato all’uso del proprio mezzo di autotrasporto.
L’Istituto è tenuto a rimborsare i danni occorsi all’autovettura di proprietà il cui uso è autorizzato al dipendente per ragioni di servizio, limitatamente al tempo strettamente necessario all’espletamento del servizio stesso, in presenza di accertato "nesso di causalità" tra la missione espletata dal dipendente e l’evento dannoso occorsogli.
L’autovettura utilizzata deve essere di proprietà:
1) del dipendente medesimo;
2) del coniuge con cui vige il regime di comunione dei beni o, in caso di vigenza del regime di separazione dei beni, del coniuge con cui sia stato stipulato un contratto di comodato d’uso avente data precedente a quella di autorizzazione all’uso dell’autovettura stessa e già in possesso dell’Istituto all’atto dell’autorizzazione;
3) di altro soggetto avente grado di parentela non superiore al primo con il dipendente, con cui sia stato stipulato un contratto di comodato d’uso esclusivo avente data precedente a quella di autorizzazione all’uso della autovettura stessa e già in possesso dell’Istituto all’atto dell’autorizzazione;
ovvero in comproprietà:
1) con il coniuge in regime di separazione dei beni;
2) con altri componenti del nucleo familiare, risultanti dallo stato di famiglia.
Il risarcimento dei danni è disposto quando ricorrono i presupposti individuati dalla normativa di riferimento quali:
1) accertamento da parte dell’amministrazione che l’incidente è avvenuto per motivi ed in occasione di lavoro (riscontro del foglio di viaggio, ecc.);
2) autorizzazione a far uso dell’autovettura di proprietà in epoca anteriore al sinistro;
3) eventuali rapporti redatti dal personale di Polizia;
4) fatture in originale o in copia autentica delle spese sostenute per la riparazione dell’autovettura;
5) dichiarazione da parte del dipendente di non aver ottenuto il risarcimento del danno da alcuna compagnia di assicurazione;
6) eventuale indagine ispettiva.
Infine, si sottolinea che non vi sarà risarcimento dei danni dovuti a:
1) comportamenti dolosi;
2) comportamenti gravemente colposi;
3) atti di vandalismo;
4) imperizia nella guida dell’autovettura, quale ad esempio gli urti durante le manovre di parcheggio.
Fonte:http://lavoropiu.info/Risarcimento danni dell’autovettura usata per ragioni di servizio - La Stampa
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
venerdì 12 giugno 2015
Risarcimento danni dell’autovettura usata per ragioni di servizio
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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