mercoledì 10 giugno 2015

Affetto da disturbi psichici, ottiene il porto d’armi e uccide una persona: il medico è penalmente responsabile

Il medico curante che ha emesso il certificato necessario per il rilascio del porto d’armi attestando, falsamente, l’assenza di disturbi psichici nel paziente che poi ha commesso un omicidio (proprio per la sua alterazione psichica) risponde del reato di falsità ideologica ma anche di omicidio colposo, a titolo di concorso omissivo, perchè c'è un nesso tra la violazione della regola cautelare a lui imposta nell’assolvimento delle sue funzioni di medico nell’iter amministrativo del rilascio del porto d’armi e il successivo evento. Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 22042/15.

Il caso

La pronuncia in esame origina da una triste vicenda che vede un soggetto, in stato di alterazione psichica, esplodere due colpi di pistola, regolarmente detenuta, colpendo mortalmente la vittima. L’omicida ha poi utilizzato l’arma verso di se, suicidandosi. Il medico curante dell’omicida–suicida è portato in giudizio per rispondere dei reati di falsità ideologica e omicidio colposo perché, nel certificato anamnestico emesso in funzione dell’accertamento delle condizioni psico–fisiche e necessario per il rilascio del porto d’armi, aveva attestato, contrariamente al vero, che il paziente non era affetto da turbe psicofisiche.

In realtà, il neurologo e psichiatra specialista che aveva in cura il paziente aveva inviato all’imputato la scheda di segnalazione e diagnosi, nonché il piano terapeutico da cui era riscontrabile un «disturbo psichico dispercettivo» del paziente, che, ciononostante, aveva potuto ottenere il posto d’armi che lo aveva messo in condizione di disporre di un revolver con il quale aveva commesso l’omicidio–suicidio. Il Tribunale dichiarava l’imputato colpevole dei reati ascrittigli ma la Corte d’appello rovesciava la pronuncia. Le parti civili propongono ricorso per la cassazione della sentenza di seconde cure. Il ricorso che deduce sostanzialmente la sussistenza di un nesso causale tra la condotta ascritta all’imputato e l’evento, risulta fondato.

In termini di causalità materiale, erroneamente la Corte territoriale escludeva la sussistenza del nesso causale poiché l’autorizzazione ottenuta all’esito della procedura amministrativa di verifica dell’idoneità del richiedente era relativa al porto d’armi per uso sportivo e non per difesa personale. Tale circostanza ha difatti ed indubbiamente avuto incidenza causale sull’acquisto dell’arma poi utilizzata dal paziente che difficilmente avrebbe potuto procurarsi l’arma con la medesima facilità in assenza del porto d’armi. Sul piano della «causalità della colpa, ossia dell’efficacia eziologica rispetto all’evento della violazione della regola cautelare» in tema di rilascio del certificato anamnestico, deve riconoscersi rilevanza causale all’omessa segnalazione da parte dell’imputato - in qualità di medico curante - del disturbo sofferto dal paziente e ciò in relazione anche alla successiva catena di eventi «avuto riguardo alla funzione che, nella previsione normativa, riveste tale passaggio dell’iter amministrativo» ovvero quella di fornire una base informativa primaria per le successive determinazioni dell’Asl, si tratta infatti «non di un certificato rilasciato per giustificare un’assenza di un giorno dalla scuola o dal lavoro ma di un documento propedeutico al rilascio del porto d’armi».

Il comportamento dell’imputato che ha colposamente omesso la segnalazione di disturbi mentali, a lui certamente noti, è risultato idoneo a creare una falsa apparenza di normalità psicologica del paziente. La consapevolezza del fine al quale era richiesto il certificato anamnestico richiedeva dunque «una ben maggiore attenzione a non trascurare elementi di intuibile rilevanza». Alla luce di tali indicazioni sulla ratio e sul contenuto della norma cautelare violata, devono ravvisarsi nella condotta dell’imputato i «caratteri dell’abnormità ed atipicità tali da potersi la stessa ascrivere a causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento».

Come afferma l’interpretazione prevalente della disposizione, il nesso causale potrebbe essere interrotto solo in caso di sopravvenienza del tutto anomala o atipica rispetto alla serie causale degli eventi ordinariamente rientranti nel rischio considerato, atipicità non riscontrabile nel caso di specie. Per questi motivi, la Cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice competente per un nuovo esame del caso.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Affetto da disturbi psichici, ottiene il porto d’armi e uccide una persona: il medico è penalmente responsabile - La Stampa

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