Una lavoratrice, a seguito di un contratto di apprendistato della durata di 48 mesi viene licenziata prima del termine, a causa dell’arrivo di nuovi soci-lavoratori: ricorre al Giudice del Lavoro chiedendo che sia dichiarato illegittimo il licenziamento e che la società sia condannata a corrisponderle tutte le retribuzioni fino alla scadenza del contratto.
In primo grado la domanda della lavoratrice è accolta, mentre la Corte d’appello, da un lato, respinge il gravame posto dalla società, e dall’altro premette che il recesso dal rapporto di apprendistato poteva avvenire anche per giustificato motivo oggettivo, situazione però non presente nel caso di specie. La società decide di ricorrere in Cassazione. La ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe sbagliato a ritenere che le mansioni svolte dai nuovi soci, in precedenza poste in essere dalla dipendente licenziata, non costituisca una ragione inerente all’«attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa», sufficiente a legittimare il licenziamento con preavviso ai sensi dell’art. 3, l. n. 604/1996.
La Cassazione (sentenza 12242/15) ricorda come il motivo oggettivo di licenziamento, nel quale rientra il riassetto organizzativo dell’impresa, è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il Giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa. Tale scelta rappresenta l’espressione della libertà d’iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost., con la conseguenza che al Giudice spetta solo «il controllo della reale sussistenza del motivo adotto dall’imprenditore». Ne consegue quindi che, una volta accertata l’effettività della scelta imprenditoriale, non è sindacabile la scelta del datore di lavoro che abbia comportato la soppressione del settore o reparto lavorativo in cui era addetta la lavoratrice successivamente licenziata. Per questi motivi, la Cassazione rigetta il ricorso.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Non è illegittimo il licenziamento basato sulla riorganizzazione dell’azienda - La Stampa
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