giovedì 25 giugno 2015

Si rifornisce di profumi ‘falsi d’autore’ per metterli in vendita: condannata

Straordinaria operazione commerciale? No, clamoroso flop, con conseguenze penali rilevanti. Condanna dura, difatti, per una donna – “operatrice nel settore della vendita di articoli di profumeria” –, colpevole di avere acquistato per la commercializzazione, da una ditta, numerose confezioni di profumo, caratterizzate dalla dicitura ‘falsi d’autore’. Evidente la gravità della condotta tenuta dalla donna, resa ancora più significativa dalla sua esperienza professionale (Cassazione, sentenza 24516/15).

Il caso

Passaggio decisivo, da un punto di vista giudiziario, la decisione emessa in Appello, laddove una donna è stata condannata «alla pena di 6 mesi di reclusione e 400 euro di multa», perché colpevole di «avere acquistato e posto in vendita confezioni di profumi recanti i marchi di note case produttrici contraffatti e recanti la dicitura ‘falso d’autore’». Numerose le contestazioni da parte della donna per le valutazioni espresse dai giudici di secondo grado. A suo dire, difatti, è da «escludere il carattere ingannevole dei marchi», anche perché «i marchi altrui erano utilizzati per fini descrittivi e non distintivi, in quanto la indicazione era volta a consentire la individuazione della fragranza». E, allo stesso tempo, la donna, anche richiamando l’annullamento del «sequestro preventivo dei prodotti», sostiene la tesi della «inidoneità della condotta, in quanto non ingannevole, essendo visibile la dicitura ‘falso d’autore’».

Tutte le obiezioni mosse dalla donna in Cassazione, però, si rivelano assolutamente inutili. Per i giudici del ‘Palazzaccio’, difatti, «la dicitura ‘falso d’autore’ non svuota di valenza penale la contraffazione», per la semplice ragione che la «tutela» accordata al «marchio registrato» non può essere «aggirata attraverso diciture artatamente attestative circa l’indebito uso del marchio». Peraltro, viene aggiunto, non è possibile trascurare un dato di fatto «le numerosissime confezioni» recano «l’indicazione di note case produttrici, ciascuna delle quali ha linee diversificate e plurime di prodotti, con la conseguenza che il semplice riferimento alla ‘marca’ non sempre può reputarsi indicativo anche di uno specifico prodotto, avente determinate e peculiari caratteristiche olfattive».

E non regge, poi, sempre secondo i giudici, l’ipotesi della «buonafede» della donna, la quale, è bene ricordarlo, vanta «specifiche conoscenze maturate nel settore», essendo ella «una operatrice professionale nel settore della vendita di articoli di profumeria». E in questa ottica è da ritenere rilevante anche la scelta di rivolgersi ad una «più o meno sconosciuta ditta campana, certo non autorizzata dai titolari dei marchi contraffatti a vendere prodotti che riproducevano quei marchi».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Si rifornisce di profumi ‘falsi d’autore’ per metterli in vendita: condannata - La Stampa

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