giovedì 25 giugno 2015

Via libera della Camera all'accesso del figlio alle informazioni sulle proprie origini biologiche

Il testo unificato delle proposte di legge C. 784 e abbinate, approvato dalla Camera il 18 giugno 2015, interviene sulla legge sull’adozione (l. n. 184/1983), con una serie di disposizioni finalizzate all’ampliamento delle possibilità del figlio adottato o non riconosciuto alla nascita di accedere alle informazioni relative alle proprie origini biologiche. L’intervento si è reso necessario anche a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 278/2013, che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’irrevocabilità della scelta di anonimato della madre biologica.

L’art. 1 estende anche al figlio non riconosciuto alla nascita da donna che abbia manifestato la volontà di rimanere anonima la possibilità, una volta raggiunta la maggiore età, di chiedere al Tribunale per i minorenni l’accesso alle informazioni relative alla sua origine e all’identità dei propri genitori biologici e disciplina la possibilità di accedere alle proprie informazioni biologiche nei confronti della madre, che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata. L’accesso non legittima azioni di stato, né dà diritto a rivendicazioni di natura patrimoniale o successoria ed è consentito nei confronti:

1) della madre che abbia successivamente revocato la volontà di anonimato;

2) della madre deceduta.

Il procedimento di interpello della madre ha lo scopo di verificare la permanenza della sua volontà di non essere nominata e può essere avviato su istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni biologiche, ossia:

1) l’adottato che abbia raggiunto la maggiore età;

2) il figlio non riconosciuto alla nascita che abbia raggiunto la maggiore età in assenza di revoca dell’anonimato da parte della madre biologica;

3) i genitori adottivi, legittimati per gravi e comprovati motivi;

4) i responsabili di una struttura sanitaria, in caso di necessità e urgenza e qualora vi sia grave pericolo per la salute del minore.

L’istanza può essere presentata, una sola volta, al Tribunale per i minorenni del luogo di residenza del figlio il quale accerta il permanere della volontà della madre di rimanere anonima, con modalità che assicurino la massima riservatezza e con il vincolo del segreto per quanti prendano parte al procedimento. Qualora la madre confermi la propria volontà di non essere nominata, il Tribunale per i minorenni autorizza l’accesso alle sole informazioni sanitarie relative ad anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con riferimento, alla presenza eventuale di patologie ereditarie trasmissibili. Inoltre, decorsi 18 anni dalla nascita del figlio, la madre che ha partorito in anonimato può comunque confermare la propria volontà. Anche in questo caso, se richiesto, il Tribunale per i minorenni può autorizzare l’accesso solo alle informazioni sanitarie.

L’art. 2 modifica il codice della privacy con riguardo al certificato di assistenza al parto le cui disposizioni sono coordinate con quelle introdotte dalla riforma, in particolare la disposizione che prevede il necessario decorso di 100 anni per l’accesso alla documentazione contenente i dati identificativi della madre. Tale vincolo viene meno in caso di:

1) revoca dell’anonimato;

2) decesso della madre;

3) autorizzazione del tribunale all’accesso alle sole informazioni sanitarie.

L’art. 3 interviene, per coordinamento, sul regolamento sullo stato civile per quanto riguarda le informazioni da fornire alla madre che dichiara di voler restare anonima. La madre dovrà essere informata, anche in forma scritta:

1) degli effetti giuridici, per lei e per il figlio, della dichiarazione di non voler essere nominata;

2) della facoltà di revocare, senza limiti di tempo, tale dichiarazione;

3) della possibilità di confermare, trascorsi 18 anni dalla nascita, la volontà di anonimato;

4) della facoltà di interpello del figlio.

Si prevede, infine, una disciplina per i parti in anonimato precedenti all’entrata in vigore della legge. La madre può entro 12 mesi, confermare la propria volontà al Tribunale per i minorenni, con modalità che garantiscano la massima riservatezza. In questo caso, il Tribunale, se richiesto, autorizza l’accesso alle sole informazioni sanitarie e, a tal fine, verranno stabilite le modalità di svolgimento di una campagna informativa.

Fonte: http://ilfamiliarista.it/Via libera della Camera all'accesso del figlio alle informazioni sulle proprie origini biologiche - La Stampa

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