Telecamere puntate anche sulla proprietà del vicino di casa, le cui proteste vengono ritenute, ora, pienamente legittime. Evidente, difatti, la potenziale lesione della privacy. Consequenziale la decisione di imporre al proprietario delle videocamere di riposizionarle – o, in alternativa, di rimuoverle – in maniera tale da ‘salvare’ la riservatezza del vicino di casa (Cassazione, ordinanza 12139/15). Posizione netta, quella assunta dai giudici del Tribunale: hanno ordinato ai proprietari delle «telecamere» di collocarle «in modo da non riprendere la proprietà» di due loro vicini di casa. Unica opzione alternativa, hanno aggiunto i giudici, «l’oscuramento» o, addirittura, «l’asportazione» delle apparecchiature. E a dare ancora maggiore legittimità alle proteste dei due uomini, in merito alla violazione della loro «privacy», hanno provveduto anche i giudici d’appello, i quali, alla luce della consulenza tecnica d’ufficio, ritengono acclarato che «stante la posizione delle due telecamere, esse sono potenzialmente idonee a riprendere la proprietà» dei due «vicini di casa», o, quantomeno, «l’area in cui essi esercitavano il loro diritto di servitù di passaggio». Evidente, quindi, anche per i giudici di secondo grado, la «potenziale lesività della privacy».
Altrettanto evidente la necessità di tutelare il «diritto alla riservatezza» dei «vicini di casa» a portata di ‘occhio elettronico’... Ora la visione tracciata tra Tribunale e Corte d’appello viene ritenuta pienamente condivisibile anche dai giudici della Cassazione, i quali, difatti, ritengono prive di senso le contestazioni mosse dal proprietario delle telecamere. Nodo gordiano, ovviamente, rimane quello del potenziale utilizzo delle apparecchiature installate nella proprietà dell’uomo. E su questo fronte, come già sancito in appello, è «irrilevante che una delle due telecamere» non sia «funzionante» e che «l’immagine resa dall’altra» sia «di pessima qualità», così come è privo di ‘peso’ il fatto che essa non sia «collegata al monitor o ad uno strumento di registrazione». E, va aggiunto, è insignificante che essa riprenda «solo parte del selciato della strada, e quindi solo gli altri inferiori degli eventuali passanti». Tali obiezioni vengono spazzate via da una semplice considerazione: «collegare una telecamera ad un monitor, ovvero modificare la visuale di ripresa, o, ancora, sostituire le ottiche, sono operazioni semplici e che possono effettuarsi senza possibilità alcuna di controllo da parte» delle persone potenzialmente oggetto delle videoriprese. Tutto ciò conduce a ritenere acclarata la potenziale «lesione della privacy» dei due «vicini di casa». Di conseguenza, è necessario che il proprietario delle telecamere ponga rimedio alla situazione che egli ha creato coll’installazione dell’‘occhio elettronico’.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Telecamera privata rivolta anche verso il vicino di casa: privacy violata - La Stampa
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venerdì 26 giugno 2015
Telecamera privata rivolta anche verso il vicino di casa: privacy violata
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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