mercoledì 17 gennaio 2018

L’impresa affittante risponde dei debiti contratti dall’affittuario nell’esercizio dell’azienda

Con un revirement che può avere conseguenze significative sulle operazioni di affitto di azienda, la Cassazione (sentenza 23581 del 9 ottobre 2017, presidente Didone, relatore Di Marzio) muta il consolidato orientamento che negava la sussistenza della responsabilità dell’impresa affittante per i debiti contratti dall’affittuario nell’esercizio dell’azienda.
La vicenda
Una società per azioni domanda l’insinuazione al passivo di un fallimento per un credito sorto al tempo in cui l’azienda debitrice, poi retrocessa alla società fallita, era condotta in affitto da una terza società.
L’istanza viene respinta dapprima dal giudice delegato e poi dal Tribunale di Roma sul presupposto che l’accollo dei debiti da parte del cessionario previsto dall’articolo 2560 del Codice civile non sia applicabile al caso dell’affitto di azienda (nello stesso senso si vedano le sentenze 3027 del 1981 e 2386 del 1958 della Cassazione, e 2937 del 2016 del Consiglio di Stato).
La decisione
La Suprema corte, investita della questione, ricorda innanzitutto che il meccanismo dell’accollo cumulativo dei debiti aziendali è disposizione inderogabile a tutela dei creditori ed è «conseguenza necessaria e ineliminabile» di ogni trasferimento d’azienda, espressione che deve intendersi inclusiva della restituzione di essa all’impresa concedente al termine dell’affitto (si vedano anche le sentenze 16724 del 2003 e 11318 del 2004). Pertanto, come in questo caso si trasferiscono i contratti esistenti (articolo 2558 del Codice Civile), così deve avvenire anche per i debiti.
La Cassazione invoca, inoltre, a sostegno della propria statuizione, l’articolo 104-bis della legge fallimentare (introdotto nel 2006) che espressamente deroga all’articolo 2560 in caso di retrocessione a un fallimento dell’azienda affittata, a conferma – a contrariis – della sua applicabilità nei casi ordinari.
Le conseguenze
La Cassazione si è dunque basata sull’articolo 104-bis della legge fallimentare, norma per certi versi superflua dato che l’articolo 2560 del Codice civile si applica ai trasferimenti della “proprietà” del compendio aziendale, mentre in caso di affitto vi è solo un mutamento di gestione.
Il nuovo orientamento della Cassazione potrebbe inoltre penalizzare lo strumento dell’affitto di azienda. Sviluppando coerentemente il ragionamento della Corte si dovrebbe infatti concludere che, anche al momento della stipulazione dell’affitto, l’affittuario dovrebbe assumersi per legge tutti i debiti dell’azienda affittata; e lo stesso dovrebbe avvenire, naturalmente, anche quando l’affitto sia concesso da un fallimento, cosa che priverebbe di ogni appeal questa modalità di prosecuzione dell’attività imprenditoriale in fase di crisi.

Fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato

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