Dunque, chiarisce la Corte, l’incompletezza della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà - nel caso di specie per mancanza di una delle firme degli apparenti dichiaranti – può comunque integrare il reato di falso, senza collocare l’atto nella categoria del <<falso innocuo o grossolano>>.
Il falso grossolano
Occorre in primo luogo precisare, con le parole della Corte, la differenza tra il falso grossolano ed il falso innocuo: <<Il primo si ha ogni qualvolta la contraffazione è talmente maldestra ed evidente da impedire che chicchessia possa essere tratto in inganno; si tratta, cioè, di una falsità che, per le modalità con cui è realizzata, non può trovare alcun credito presso le persone a cui è destinata>>.
Il falso innocuo
<<Il falso innocuo, invece, si ha normalmente nel caso di una contraffazione che, pur non immediatamente percepibile come tale, si caratterizza per la sua irrilevanza ai fini della funzionalità dell’atto; la falsità, cioè, cade su elementi dell’atto che sono irrilevanti per il raggiungimento del suo scopo, nel senso che l’atto sarebbe perfetto e produttivo di effetti anche senza quella parte>>.
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fonte: ilsole24ore.com/Anche l’atto incompleto può integrare il reato di falso se conserva la potenzialità lesiva
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