lunedì 27 gennaio 2014

Anche l’atto incompleto può integrare il reato di falso se conserva la potenzialità lesiva

Si allargano le maglie per la punibilità dei reati contro la fede pubblica. La non veritiera dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, anche se priva di una delle molteplici sottoscrizioni degli apparenti dichiaranti, non integra la fattispecie del <<falso innocuo o grossolano>>, posto che la mancanza di una firma, pur incidendo sulla completezza strutturale dell’atto, non lo rende inidoneo al raggiungimento dello scopo e dunque non elimina il pericolo di lesione dell’interesse protetto dalla norma. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza 51166/2014, rigettando il ricorso di un uomo condannato a quattro mesi di reclusione, con pena sospesa, ed al risarcimento del danno in favore delle parti civili, per aver depositato alla Confragricoltura una falsa dichiarazione per chiedere il contributo comunitario per un uliveto sito in provincia di Reggio Calabria.

 Dunque, chiarisce la Corte, l’incompletezza della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà - nel caso di specie per mancanza di una delle firme degli apparenti dichiaranti – può comunque integrare il reato di falso, senza collocare l’atto nella categoria del <<falso innocuo o grossolano>>.

 Il falso grossolano

Occorre in primo luogo precisare, con le parole della Corte, la differenza tra il falso grossolano ed il falso innocuo: <<Il primo si ha ogni qualvolta la contraffazione è talmente maldestra ed evidente da impedire che chicchessia possa essere tratto in inganno; si tratta, cioè, di una falsità che, per le modalità con cui è realizzata, non può trovare alcun credito presso le persone a cui è destinata>>.

Il falso innocuo

<<Il falso innocuo, invece, si ha normalmente nel caso di una contraffazione che, pur non immediatamente percepibile come tale, si caratterizza per la sua irrilevanza ai fini della funzionalità dell’atto; la falsità, cioè, cade su elementi dell’atto che sono irrilevanti per il raggiungimento del suo scopo, nel senso che l’atto sarebbe perfetto e produttivo di effetti anche senza quella parte>>.

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