martedì 3 marzo 2020

Automobilista apre la portiera e ferisce passante: risponde di lesioni colpose

Risponde di lesioni colpose di cui all'articolo 590 cod. pen. l'automobilista che apre la portiera della macchina per scendere e colpisce con lo sportello il passante.
Questo è quanto emerge dalla sentenza 10 febbraio 2020, n. 5321 della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione.

Il caso vedeva una donna essere ritenuta responsabile dal giudice di primo grado per il reato di lesioni colpose per essere scesa dalla propria autovettura ed avere colpito con lo sportello un ciclista al volto. In secondo grado i giudici riformavano la pronuncia di prime cure assolvendo l'imputata per non aver commesso il fatto.
Secondo questi ultimi, infatti, la ciclista aveva perso l'equilibrio e solo in un secondo momento aveva sbattuto contro la portiera della vettura che era già aperta al momento dell'impatto, senza che fosse identificabile una condotta colposa dell'imputata, anche tenuto conto dell'ampiezza della sede stradale.
Avverso tale decisione ricorre per Cassazione la parte civile, la quale rileva come i giudici d'appello non avessero espresso le proprie valutazioni in ordine alla documentazione esistente nel fascicolo processuale, in particolar modo il modulo di constatazione amichevole, le fotografie e la planimetria prodotti dalla polizia municipale.
Dall'esame del modulo di constatazione amichevole, in particolare, emergeva come lo sportello dell'auto si fosse aperto proprio nel momento in cui passava la ciclista.
Gli ermellini ritengono che effettivamente il giudice d'appello non avesse in alcun modo dato il dovuto peso alla ricostruzione dell'accaduto contenuto nel modulo di constatazione amichevole, debitamente sottoscritto da entrambe le parti, all'interno del quale era riportata testualmente l'affermazione “sportello che si apriva”, accompagnato da un disegno ritraente per l'appunto la vettura con lo sportello aperto e la direzione di marcia della bicicletta.
Conseguentemente, la motivazione resa dal giudice di secondo grado finiva con il prescindere da dati probatori che avevano avuto un peso rilevante presso il primo giudice, ritenendo attendibili le dichiarazioni della persona offesa.
Fonte: www.altalex.com

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