mercoledì 15 novembre 2017

Arresti domiciliari, evasione se si porta il cane a spasso nel cortile

Colui che è sottoposto alla misura degli arresti domiciliari non può allontanarsi, senza autorizzazione, dalla sua abitazione per nessun motivo. Nemmeno per portare il proprio cane nel giardino condominiale per i suoi bisogni. In tal caso scatta, infatti, il reato di evasione. Ad affermarlo è la Corte d'appello di Roma con la sentenza 4418/2017 che, tuttavia, ha riconosciuto l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, data la scarsa rilevanza offensiva della condotta.
Il caso - Protagonista della vicenda è un uomo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la sua abitazione il quale, una mattina di gennaio, veniva sorpreso dalle Forze dell'ordine alle ore 07:40 del mattino nei giardini condominiali pertinenti la sua casa in calzoncini e ciabatte e con il suo cane al guinzaglio. Tratto in arresto per il reato di evasione, l'uomo si giustificava ammettendo sì di essersi allontanato dalle mura di casa, ma solo per portare fuori l'animale per i suoi bisogni, come dimostrava, tra l'altro, il suo abbigliamento non idoneo ad un allontanamento dal luogo designato per la misura restrittiva. Il Tribunale, tuttavia, riteneva integrato il reato di cui all'articolo 385 comma 3 c.p., seppur considerando il fatto non connotato da gravità, e condannava l'uomo alla pena di 6 mesi.
La vicenda proseguiva, poi, in appello dove la difesa chiedeva l'assoluzione in quanto l'allontanamento era dipeso da una causa di forza maggiore legata allo stato del cane e, ad ogni modo, non vi era l'intenzione dello stesso soggetto di violare la misura cautelare impostagli, né tantomeno il fatto contestato poteva essere considerato di grande allarme sociale.
La decisione - La Corte d'appello conferma la rigida linea interpretativa seguita dalla giurisprudenza in materia di evasione ritenendo integrato il reato previsto dall'articolo 385 comma 3 c.p., per la configurabilità del quale basta semplicemente un allontanamento non autorizzato dal luogo designato per la misura cautelare. Tuttavia, per i giudici capitolini, è possibile applicare al caso di specie la causa di non punibilità prevista dall'articolo 131-bis c.p., essendo ravvisabili tutti gli elementi della particolare tenuità del fatto. In particolare, quanto al profilo oggettivo, la condotta incriminata è sintomatica di una scarsa offensività, posto che la violazione del regime di detenzione è, infatti, avvenuto per poco tempo e nelle pertinenze dell'abitazione, «essendosi limitato l'imputato a portar fuori il cane di mattina presto, con abbigliamento pacificamente inidoneo ad allontanarsi ulteriormente». Quanto all'aspetto soggettivo, invece, il comportamento dell'uomo è sicuramente legato a contingenze momentanee, il che consente di ritenere non punibile la sua condotta.

fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato

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