Il ritorno in famiglia del minore può verificarsi, ma le gravi situazioni dei genitori devono essere risolvibili in tempi compatibili con quelli di crescita del minore. Lo ha precisato la Corte di Cassazione con la sentenza 23892/13.
Il caso
Dopo che il Tribunale aveva dichiarato l’adottabilità di un minore, i due genitori, con separati ricorsi, proponevano appello. La Corte territoriale revocava la dichiarazione di adottabilità. La vicenda, però, non si chiude qui. Infatti, il curatore speciale e il tutore del minore presentano ricorso per cassazione. Gli Ermellini sottolineano che il minore non può essere allontanato sempre e comunque dalla sua famiglia di origine, pur in presenza – come nel caso di specie – di gravi situazioni a rischio dei genitori, quali malattie mentali e tossicodipendenza. Il ritorno in famiglia del minore – precisano ulteriormente i giudici di Cassazione – può verificarsi «solo a condizione che tali situazioni siano risolvibili in tempi compatibili con quelli di crescita del minore oppure quando vi siano parenti che già abbiano assunto con lui rapporti significativi». «Ovviamente» - chiarisce la Cassazione – «la mera manifestazione di disponibilità dei genitori o dei parenti ad accudire i minori non rileva», se non accompagnata da comportamenti concretamente valutabili e tali da assicurare lo sviluppo dei minori stessi. I giudici a cui la Cassazione ha rinviato la causa dovranno, con una valutazione ampia, approfondita e motivata, fornire una prognosi – positiva o negativa - circa un recupero, da parte dei genitori, compatibile con i tempi di crescita del minore, eventualmente considerando l’opportunità di una nuova CTU.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it/La Stampa - Ritorno del minore in famiglia se i genitori non perdono tempo e si ‘rimettono in carreggiata’
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giovedì 30 gennaio 2014
Ritorno del minore in famiglia se i genitori non perdono tempo e si ‘rimettono in carreggiata’

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