domenica 26 gennaio 2014

Campeggio, ‘casa mobile’ ancorabile al suolo se per un periodo provvisorio

In un campeggio la struttura mobile agganciata al suolo deve ritenersi abusiva soltanto quando l’aggancio non è temporaneo. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza 3572/2014, annullando un’ordinanza del tribunale di Lucca che disponeva il sequestro preventivo di case mobili perché allacciate alle reti idriche, elettriche e fognarie.

La norma

Spiega la Corte che ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e), n. 5), del Dpr n. 380 del 2001, <<il reato di costruzione edilizia abusiva è configurabile anche nell’ipotesi di installazione di case mobili aventi una destinazione duratura per soddisfare esigenze abitative>>.

L’assenza di fumus

Tuttavia <<l’ordinanza impugnata - si legge nella sentenza - non dà conto delle modalità di ancoraggio delle case mobili al suolo, omettendo, in particolare, di specificare se tale ancoraggio abbia carattere temporaneo>>. E questa è <<un’omissione decisiva ai fini della sussistenza del fumus del reato>>, perché la temporaneità dell’ancoraggio è espressamente ritenuta determinante dalla legge regionale della Toscana n. 42 del 2000.

In particolare, l’articolo 29, comma 2, prevede che <<è consentita, in non più del 40% delle piazzole di un campeggio … l’installazione di strutture temporaneamente ancorate al suolo per l’intero periodo di permanenza del campeggio nell’area autorizzata>>.

L’allacciamento alla rete non prova l’abusivismo

Mentre il fatto che le case mobili siano allacciate alle reti dei servizi non è di per sé sufficiente a ritenere configurabile il fumus dei reati contestati, <<perché tale allacciamento ben potrebbe avere anch’esso carattere temporaneo>>.

  © RIPRODUZIONE RISERVATA

Nessun commento:

Posta un commento

Responsabilità professionale medica, stop alle "liti temerarie" contro i medici

 Stop alle "liti temerarie" contro i medici: su 100 cause per responsabilità professionale, nel penale, solo il 5% porta a una con...