mercoledì 29 gennaio 2014

Se il congiunto sceglie di testimoniare, deve assolutamente dire la verità

Rilascia la propria dichiarazione, pur avendo la facoltà di astenersi in quanto prossimo congiunto dell’imputato, e dichiara il falso: scatta il reato di falsa testimonianza. Lo ha deciso la Cassazione con la sentenza 42818/13. La sorella di un imputato per il reato di lesioni volontarie, non avvalendosi della facoltà di astenersi dal testimoniare in quanto prossimo congiunto (art. 199 c.p.p.), rilasciava dichiarazioni apparse per più versi mendaci. Per tali ragioni, i giudici di merito riconoscevano la penale responsabilità della donna in ordine al reato di falsa testimonianza (art. 372 c.p.). Ad occuparsi della questione sono anche i Giudici di Cassazione, i quali, prima di tutto, precisano che la causa soggettiva di non punibilità prevista dall’art. 384, comma 1, c.p., per chi abbia dichiarato il falso, essendovi costretto per salvare sé o un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà e nell’onore, «non può trovare applicazione nei casi in cui il testimone abbia dichiarato il falso, pur essendo stato avvertito della facoltà di astenersi dal testimoniare ed abbia rinunciato ad esercitare tale facoltà» (Cass., SSUU, n. 7208/2008). La Cassazione, inoltre, sottolinea che il soggetto in stato di potenziale incompatibilità a testimoniare (art. 199 c.p.p.), in quanto prossimo congiunto dell’imputato, che abbia scelto di non astenersi dalla testimonianza, «assume la qualità di testimone al pari di ogni altro soggetto chiamato a testimoniare», con tutti gli obblighi connessi alla qualità di testimone.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Se il congiunto sceglie di testimoniare, deve assolutamente dire la verità

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