La Terza sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 2614/2014 depositata ieri, conferma che la crisi di liquidità del contribuente e la dimostrazione che il mancato pagamento sia dipeso da cause a lui non imputabili, possono escludere il reato di omesso versamento Iva. Il contribuente, tuttavia, deve dimostrare che l’insolvenza era inevitabile e che non è venuto meno, in tutto o in parte, al dovere di accantonamento dell’imposta precedentemente incassata. Andrebbe provato, per primo, che l’incasso dell’Iva non è automatico rispetto all’emissione della fattura e quindi che l’omesso versamento sia conseguenza di tali mancati incassi. Solo in questo modo il contribuente non avrebbe risposto dell’illecito penale. Nel caso analizzato dagli ermellini l’amministratore di una società è stato condannato, ma la pronuncia costituisce un’apertura importante.
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mercoledì 22 gennaio 2014
Non paghi l'IVA? Se è per necessità non c'è reato
Iva non versata, la Corte ‘apre’.
La Terza sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 2614/2014 depositata ieri, conferma che la crisi di liquidità del contribuente e la dimostrazione che il mancato pagamento sia dipeso da cause a lui non imputabili, possono escludere il reato di omesso versamento Iva. Il contribuente, tuttavia, deve dimostrare che l’insolvenza era inevitabile e che non è venuto meno, in tutto o in parte, al dovere di accantonamento dell’imposta precedentemente incassata. Andrebbe provato, per primo, che l’incasso dell’Iva non è automatico rispetto all’emissione della fattura e quindi che l’omesso versamento sia conseguenza di tali mancati incassi. Solo in questo modo il contribuente non avrebbe risposto dell’illecito penale. Nel caso analizzato dagli ermellini l’amministratore di una società è stato condannato, ma la pronuncia costituisce un’apertura importante.
fonte: Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Arezzo
La Terza sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 2614/2014 depositata ieri, conferma che la crisi di liquidità del contribuente e la dimostrazione che il mancato pagamento sia dipeso da cause a lui non imputabili, possono escludere il reato di omesso versamento Iva. Il contribuente, tuttavia, deve dimostrare che l’insolvenza era inevitabile e che non è venuto meno, in tutto o in parte, al dovere di accantonamento dell’imposta precedentemente incassata. Andrebbe provato, per primo, che l’incasso dell’Iva non è automatico rispetto all’emissione della fattura e quindi che l’omesso versamento sia conseguenza di tali mancati incassi. Solo in questo modo il contribuente non avrebbe risposto dell’illecito penale. Nel caso analizzato dagli ermellini l’amministratore di una società è stato condannato, ma la pronuncia costituisce un’apertura importante.

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