Secondo la Suprema corte, che ha confermato la sentenza del giudice di pace di Crotone, infatti è da ritenersi «pienamente legittimo» il pagamento della schedina al titolare della ricevitoria, avvenuto «previo ritiro del documento di legittimazione in originale», in quanto il “regolamento del concorso” è tale “da rendere inopponibile a SISAL il malgoverno che del relativo importo aveva poi fatto l’accipiens”.
“Ed è a dir poco ovvio, in tale contesto – prosegue la Corte respingendo le doglianze del ricorrente -, che la qualificazione di quest’ultimo in termini di adiectus o mandatario del vincitore è più descrittiva che decisiva, posto che, anche a non volerla condividere, resta comunque intatto il nucleo decisorio essenziale della pronuncia impugnata”.
Responsabilità contrattuale
“Peraltro - prosegue la Cassazione -, considerato che, in tema di concorsi pronostici, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, le condizioni generali unilateralmente predisposte e contenute in atti regolamentari, in quanto accettate dallo scommettitore, disciplinano il contratto complesso ed unitario che lo stesso conclude con l’ente gestore al momento della giocata, l’impugnante, che non ha mai confutato la qualificazione in termini di responsabilità contrattuale della sua azione nei confronti di SISAL, non poteva sottrarsi alla contestazione della lettura che di quelle disposizioni ha dato il giudice di merito, sulla stessa fondando l’operata scelta decisoria”.
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fonte: ilsole24ore.com/Superenalotto, la vincita va pagata a chi presenta il titolo
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