Libero arbitrio in ambito scolastico. Ma, sia chiaro, non si parla della scelta dell’istituto da frequentare – scelta affidata, come logico che sia, ai gusti del figlio minore e ai consigli dei due genitori –, bensì della decisione di abbandonare il proprio percorso di studi. Ciò comporta che l’abbandono – sia chiaro, della scuola media superiore –, da parte del minore, non è addebitabile ai genitori. (Cassazione, sentenza 42463/13). Eppure, secondo il Giudice di pace, la folle scelta di una ragazza, ossia abbandonare la scuola superiore da lei frequentata, è frutto della colpevole responsabilità dei genitori, anche perché essi «erano a conoscenza di tale situazione». Consequenziale è la condanna dei due genitori per «avere omesso di far impartire alla figlia minore l’istruzione». Ma questa sanzione viene azzerata completamente in Cassazione, laddove, accogliendo il ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica, viene azzerato ogni addebito nei confronti dei genitori. Condivisa la visione proposta del Procuratore della Repubblica: «l’obbligo di legge, che grava sui genitori, di impartire l’istruzione scolastica ai figli minori, riguarda esclusivamente la frequentazione della scuola elementare e della scuola media inferiore, e non anche la frequentazione della scuola media superiore». Difatti, i giudici della Cassazione ricordano che «l’obbligo di far frequentare al minore la scuola» si ferma alla «scuola media statale», e tale obbligo è «assolto o con il conseguimento del corrispondente diploma ovvero con il compimento del quindicesimo anno d’età da parte del minore, sempre che abbia osservato per almeno otto anni le norme sull’obbligo scolastico».
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Fuga definitiva dalla scuola superiore: libera scelta della ragazza, nessuna colpa dei genitori
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venerdì 24 gennaio 2014
Fuga definitiva dalla scuola superiore: libera scelta della ragazza, nessuna colpa dei genitori

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