mercoledì 22 gennaio 2014

Aggravante del furto di rame: applicabilità, aumento di pena e legittimità

 L’art. 8, co. I, lett. a) del d.l. 14 agosto 2013, n. 93 convertito nella legge n. 119 del 15 ottobre 2013, prevede, in seno all’art. 625 c.p., un’apposita aggravante speciale (numerata 7 bis) per il delitto di furto al fine «di contrastare il crescente fenomeno dei furti di materiale pregiato che danneggiano infrastrutture energetiche e di comunicazione»[1].

Con questa norma giuridica, difatti, è stato previsto un innalzamento di pena per questo illecito penale se «il fatto e' commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica».

«Quando dunque il furto attenga a beni infrastrutturali di questo tipo non si applica più la pena base dell'articolo 624 codice penale – reclusione da sei mesi a tre anni e multa da euro 154 a euro 516 – bensì la pena aggravata»[2].

Orbene, se l’introduzione di tale elemento accidentale risponde alla necessità, evidenziata nella parte introduttiva del decreto convertito, di tutelare “attivita' di particolare rilievo strategico”, si dubita però della sua reale incidenza sulla determinazione del quantum sanzionatorio.

Infatti, già dall’esame di questa norma giuridica, si evince che tale aggravante sussiste solo nella misura in cui l’azione di impossessamento venga compiuta “su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità” che combacia perfettamente con l’aggravante prevista dall’art. 625, co. I, n. 7 c.p..

Inoltre, è noto che, per sottrarre  le componenti  metalliche o altro materiale sottratto alle infrastrutture, è essenziale danneggiare tali strutture (si pensi al caso del furto di rame) e quindi, è applicabile anche l’aggravante della “violenza sulle cose” contemplata dall’art. 625, co. I, n. 2, c.p..

Ebbene, la presenza di una terza aggravante, quale quella varata dal Governo, sotto il profilo empirico,non determina un ulteriore aumento di pena giacchè, come è risaputo, l’art. 625, co. II, c.p. statuisce che, se  «concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549».

E’ evidente, di conseguenza, che «le cose ivi elencate sono già ricomprese nella previsione n. 7 di tale norma ed il loro furto è quindi già aggravata»[3].

Oltre ciò, l’aggravante rileva solo quando il furto venga commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica.

Al di là dei servizi pubblici ivi menzionati, un «determinato servizio può essere qualificato come pubblico solo se l'attività in cui si realizza è diretta a soddisfare in via immediata esigenze della collettività, esulando dal relativo ambito le prestazioni, di carattere strumentale, rese al soggetto preposto al suo esercizio»[4].

Pertanto, affinchè quei beni possano valere ai fini dell’aggravante de qua, devono riguardare attrezzature gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica.

Per  “regime di concessione pubblica dei servizi”, la definizione va ricavata in linea di massima  dall’art. 3, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 in cui, al comma XII, è stabilito che la  «concessione di servizi» «è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 30» fermo restando che, come per l’appalto pubblico di servizi, giusto quanto previsto dal comma X, essi si distinguono  «dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II[5]»;

Per di più, è palese, come evidenziato in precedenza, che tale norma giuridica è stata così concepita «nella pressante esigenza di arginare il fenomeno dei furti di “rame”o di altri materiali conduttori dell’energia elettrica diffusosi in materia impressionante negli ultimi anni in ragione dell’esistenza di un fiorente mercato “nero” di tali materiali, facilmente riciclabili»[6] stante il fatto che l’obiettivo «privilegiato (ma non unico) di tali furti sono le linee elettriche che alimentano il traffico ferroviario, con evidenti ricadute sulla sicurezza dei trasporti e, pervero, anche degli stessi autori dei furti, che non di rado, per la loro imperizia nell’intervenire sulle linee elettriche, sono protagonisti di incidenti anche mortali»[7].

Sul profilo applicativo, si pone invece il problema di comprendere come possa essere acclarata siffatta aggravante.

Si pensi al caso in cui una persona venga colta in possesso di componenti metalliche per così dire “sospette” ma non nel luogo ove si trovano le infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica.

In queste ipotesi, ad avviso di chi scrive, si può accertare tale elemento accidentale allorquando:

- vengano rinvenute componenti metalliche (esempio: rame)  nella disponibilità di una persona (esempio: all’interno di un’autovettura di sua proprietà o da lui comunque utilizzata) in prossimità di tale infrastrutture;

- ricorrano delle situazioni che lascino inferire la commissione del delitto di furto così circostanziato [esempio: Tizio viene colto, in tarda notte, al’interno di un’autovettura dove vengono rinvenuti tali beni senza dare una plausibile spiegazione in ordine al loro uso(qual è potrebbe essere l’esibizione di fatture d’acquisto che accerti la loro legittima acquisizione)].

In ambedue i casi, si può ricorrere alla prova indiziaria visto che queste circostanze di tempo e/o di luogo possono deporre per la sussistenza di tale aggravante.

A questo proposito, oltre quanto statuito dall’art. 192, co. II, c.p.p.[8], milita, a sostegno di tale argomentazione, l’art. 392, co. I, c.p.p. nella parte in cui stabilisce che è da considerarsi in stato di flagranza anche colui che viene  «sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima» (c.d. quasi flagranza) sicchè  «il requisito della sorpresa del reo con cose o tracce del reato non richiede la diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, nè che la "sorpresa" non avvenga in maniera casuale, ma solo l'esistenza di una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le "cose" o le "tracce" del reato»[9].

Va da sé dunque che, una volta rilevata tale “stretta contiguità”, essa può dispiegare un rilievo dimostrativo non solo per appurare la quasi flagranza di reato, ma pure sotto il profilo indiziario.

Quindi, dalla circostanza nota (taluno è sorpreso con cose o tracce dal quale appare probabile che abbia commesso un reato) si può per l'appunto risalire a quella ignota (quell’individuo ha compiuto poco prima quel reato per cui è stato arrestato).

In caso contrario, si può procedere ad accertare la natura dei materiali rinvenuti e sequestrati a titolo probatorio ancor prima che preventivo tramite accertamenti tecnici visto che, come suesposto, ai fini della sussistenza di quest’aggravante, non è sufficiente che taluno sia colto in possesso di componenti metalliche dovendo queste essere sottratte ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica.

Proseguendo ad esaminare la normativa in commento, corre l’obbligo di rilevare altresì che l’art. 8, co. I, lett. b), del testo di legge in analisi, stabilisce che, all'articolo 648, primo comma, e' aggiunto il seguente periodo: la «pena e' aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis)» ossia:

«se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell’associazione di cui all’art. 416 bis» c.p. (associazione a delinquere di stampo mafioso);

«se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’art. 624 bis” c.p. ossia “un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora»;

«se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto»;

«se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro»;

«se il fatto e' commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica».

Ciò posto,  per il tema trattato in questa sede ossia per il caso in cui taluno ricetti componenti metalliche o altro materiale sottratto nelle infrastrutture menzionate nell’art. 625, co. I, n. 7 bis, c.p., tale statuizione legislativa, così strutturata, ad avviso di chi scrive, potrebbe presentare alcuni profili di criticità costituzionale.

Infatti, il richiamo alla sola aggravante di cui all’art. 625, co. I, n. 7 bis, c.p. potrebbe rendere tale disciplina irragionevole posto che tale novella legislativa non è applicabile  nel caso di furti muniti di maggiore disvalore sociale quali, ad esempio, possono essere quelli pluriaggravati.

Per giunta, come giustamente evidenziato dall’Unione delle Camere Penali italiane, alla pagina 13 delle  «proposte emendative” del 10 settembre 2013, «si porrà sempre un problema di prova della conoscenza (o conoscibilità) di tale aggravante del delitto – presupposto».

Difatti, la «l. 7 febbraio 1990, n. 19, che ha modificato l'art. 59 c.p., ha sostituito al criterio della valutazione oggettiva delle aggravanti quello dell'attribuzione all'agente sulla base dell'effettiva conoscenza di esse o della ignoranza addebitabile quanto meno a colpa»[10] posto che affinchè queste  «possano essere accollate occorre un coefficiente soggettivo rispettivamente costituito o dalla loro effettiva conoscenza ovvero dalla loro colpevole ignoranza»[11].

Deve parimenti escludersi la configurabilità del delitto di ricettazione «quando si sia estinto per prescrizione il delitto presupposto, non permanendo istanza punitiva da parte dello Stato in relazione ad un reato quando per quello presupposto»[12] sempreché “il reato presupposto sia estinto prima della commissione della ricettazione»[13].

D’altronde, sarebbe stato a questo punto utile, per esigenze di coerenza normativa, prevede un’analoga aggravante:

 - per il delitto di riciclaggio considerato che in questi casi colui, che si impossessa di quei beni, può compiere operazioni volte ad  «ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa»;

- per il delitto di impiego di  denaro, beni o utilità di provenienza illecita dato che, provvedendo a una statuizione normativa di questo tenore, si sarebbe venuto a reprimere chi utilizza in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto ove non abbia concorso nel reato presupposto e nei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis c.p..

Al di là di tali lacune normative, per dovere di completezza argomentativa, va rilevato che, ove si accerti questo delitto ai sensi dell’art. 648 quater c.p., nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, «è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato» e, ove  «non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato».

Invece, non può il pubblico ministero «compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti» così come previsto dall’art. 648 quater, ultimo capoverso, c.p., sicchè tale disposto normativo può essere adottato solo in «relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter»c.p..

In ultima analisi, sarebbe applicabile la causa di non punibilità prevista dall’art. 649 c.p.[14] anche se tale esimente difficilmente potrebbe emergere nel caso di specie.

Di conseguenza, il delitto di ricettazione così rimodulato, pur connotato dai profili di criticità suesposti, si pone come un logico completamento della riforma apportata all’art. 625 c.p. giacchè da un lato, si vuole sanzionare chi deruba beni mobili di indubbia rilevanza pubblica, dall’altro lato, si vuole altresì colpire chi li detiene  «al fine di procurare a sé o ad altri un profitto».

Si rammenta anche come il comma 2 dell’articolo 8 statuisca, all'articolo 380, comma 2, lettera e), del codice di procedura penale, quanto segue:

«- dopo le parole "numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5)" sono inserite le seguenti: ", nonche' 7-bis)";

- dopo la lettera f) e' inserita la seguente: "f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale».

Per la previsione del delitto di furto aggravato ai sensi dell’art. 625, co. I, n. 7 bis, c.p.p., nulla quaestio visto che l’art. 380, co. II, lett. e), c.p.p., come è risaputo, prevedeva (e prevede tutt’ora) già l’arresto obbligatorio per alcune delle aggravanti speciali previste dall’art. 625 c.p. e, segnatamente, «quella prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice penale” ossia  «se il colpevole usa violenza sulle cose».

Più complessa è la questione relativa l'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale ossia se il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis),c.p..

Difatti, attenendoci sempre al tema tracciato in questo scritto, come suesposto, si pone per gli agenti operanti il compito di verificare:

- se l’arrestato sia a conoscenza del reato presupposto;

- se la rapina o l’estorsione sia stata aggravata dal fatto che il bene ricettato sia stato oggetto di un furto commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratte ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica.

Infatti, per la ricettazione c.d. semplice non è previsto l’arresto nemmeno facoltativo; è quindi necessario, per forza di cose, appurare questa ipotesi delittuosa nella forma aggravata.

Del resto, il fatto che il margine applicativo, per i reati rispetto ai quali non siano previste le pene edittali richiamate dal primo comma dell’art. 380 c.p.p., sia ristretto, emerge solo ove si consideri che la  «legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, al punto 32 dell'art.2, ha fissato i principi direttivi in tema di arresto obbligatorio nella flagranza di reato, indicando al legislatore delegato i criteri per determinare i reati, consumati o tentati, in flagranza dei quali l'arresto é obbligatorio»[15] e tra questi:

- un  «primo criterio assume come parametro la pena prevista in astratto per il reato commesso (reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni) e indica quindi come obbligatorio l'arresto di chi é colto in flagranza di reati che - per l'entità della pena prevista - sono di rilevante (o rilevantissima) gravità»[16];

-  «un secondo criterio viene affidato al legislatore delegato il compito di prevedere l'arresto obbligatorio anche in flagranza di altri reati - puniti in misura meno severa - ma tali per cui la indicata misura sia imposta da "speciali esigenze di tutela della collettività»[17].

Ad ulteriore conferma di ciò, si osserva che, per il delitto di furto, è previsto l’arresto obbligatorio solo quando:

- ricorre l’aggravante di cui all’art. 4 della legge, 8 agosto 1977, n. 533 [18];

- talune delle circostanze di cui all’art. 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi (violenza sulle cose), 3) (possesso di armi o narcotici, senza farne uso), 5) (fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio), nonché il numero 7-bis) del codice penale (appena citato), salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all’articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale (speciale tenuità).

Negli altri casi, ai sensi dell’art. 381, co. II, lett. g), c.p.p., l’arresto, all’opposto, è solo facoltativo.

Quanto appena scritto testimonia che un reato, in materia di arresto, può essere considerato diversamente dal legislatore a seconda se si tratta di un reato semplice o circostanziato o ancora, può valere, a dati effetti processuali, solo se aggravato.

Posto ciò, dal momento che una stessa aggravante, ossia quella prevista dall’art. 625, co. I, n. 7 bis, c.p., ricorre, in entrambi casi, si osserva che la sua valutazione, da parte del legislatore, non è stata omogenea atteso che, se per il delitto di furto, tale elemento accidentale rileva solo nella misura in cui non venga riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 62, co. I, n. 4, c.p. ciò, al contrario, non accade per la ricettazione.

Tale discrasia suscita considerevoli dubbi da punto di vista costituzionale sicchè la Consulta, con la sentenza, 16 febbraio 1993, n. 54, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 380, co. I, lett. e), c.p.p. proprio «nella parte in cui prevedeva «l'arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma, numero 2, prima ipotesi, del codice penale, nel caso in cui ricorra la circostanza attenuante prevista dall'art. 62, numero 4 dello stesso codice».

Pertanto, a parere di chi scrive, l’art. 8, co. II, della normativa in commento, nell’avere previsto l’obbligatorietà della flagranza di reato per il delitto di ricettazione aggravato ai sensi dell’art. 625, co. I, n. 7, c.p. anche quando venga riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 62, co. I, n. 4, c.p., si presta a possibili censure di legittimità costituzionale.

Infatti, secondo la Consulta, «l'intento del legislatore delegante in materia di arresto obbligatorio in flagranza fosse particolarmente restrittivo e volto a contenere tale misura precautelare in un alveo di eccezionalità risulta quindi chiaramente dalla stessa Relazione al codice; ed é al riguardo significativo che, mentre rispetto alla custodia in carcere si é abbandonato, nella direttiva n. 59, il requisito della "inderogabilità" delle esigenze di tutela della collettività (v. il testo della corrispondente direttiva n. 58 approvato dall'Assemblea della Camera dei deputati il 18 luglio 1984), per l'arresto obbligatorio in flagranza si é invece mantenuto il carattere di "specialità" di tali esigenze»[19].

Ebbene, queste considerazioni potrebbero valere anche nel caso in oggetto visto che, se taluno si impossessa di componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica, che hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, pone una condotta deviante munita di un disvalore sociale che non differisce di molto rispetto a chi detiene gli stessi beni.

Invece, in questo caso, come suesposto, può essere arrestato obbligatoriamente chi detiene illegittimamente un bene di speciale tenuità mentre, per l’autore del furto, l’arresto è eseguibile «soltanto se la misura è giustificata dalla gravità de fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto»[20] da valutarsi «in termini di ragionevolezza con riferimento agli elementi conosciuti e conoscibili da parte della Polizia al momento del fatto»[21].

La norma giuridica così formulata, di conseguenza, si palesa, ad avviso dello scrivente, irragionevole e quindi, come già rilevato in precedenza, potrebbe essere censurata in sede di legittimità costituzionale.

Da ultimo ed in conclusione, per dovere di completezza argomentativa, si segnala «che le Commissioni riunite, nel corso dell’esame in sede referente, avevano aggiunto i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, sulle modalità di indennizzo per le imprese danneggiate a seguito di delitti non colposi subiti nella realizzazione di grandi opere»[22] ma tali commi  «aggiuntivi sono stati successivamente espunti durante l'esame in Aula»[23].



fonte: Altalex.com/Articolo di Antonio di Tullio D'Elisiis/Aggravante del furto di rame: applicabilità, aumento di pena e legittimità

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