Sì ad un regime differenziato per i risarcimenti dei danni morali derivanti da lesioni di lieve entità. In particolare, se il danno deriva da un sinistro stradale, le normative nazionali possono prevedere una limitazione degli indennizzi rispetto a quelli derivanti, per analoghe lesioni, da incidenti di altro genere. Lo ha chiarito la Corte Ue, con la sentenza C-372/12, promuovendo le limitazioni imposte dalle legge italiana in caso infortuni da incidenti automobilistici. Secondo i giudici la nostra normativa è conforme al diritto Ue in quanto nel determinare la portata del risarcimento della vittima non limita la copertura assicurativa della responsabilità civile.
Il quadro normativo
In Italia il Dlgs 209/2005 (che istituisce il codice delle assicurazioni private) prevede che i parametri per il risarcimento dei danni non patrimoniali da sinistri stradali e nautici siano inferiori rispetto a quelli utilizzati per altri tipi di incidenti e inoltre limita a un quinto la possibilità per il giudice di aumentare il risarcimento in funzione del caso di specie. Infine, il diritto italiano prevede che la responsabilità civile dell'assicurato non possa eccedere gli importi coperti dall'assicurazione obbligatoria.
Il tema del ricorso
Alla luce di questa situazione e partendo da un richiesta di danni patrimoniale e non a seguito di lesioni lievi da sinistro, il Tribunale di Tivoli ha chiesto alla Corte se le direttive relative all’armonizzazione dell’assicurazione obbligatoria ammettano o meno la possibilità da parte di uno stato membro di limitare, con riguardo ad un particolare ambito, com’è la circolazione stradale, il risarcimento dei danni morali derivanti da lesioni corporali di lieve entità, rispetto al risarcimento di danni identici risultanti da cause diverse.
La motivazione della Corte
Nella sua sentenza odierna, la Corte in primis constata che, secondo la normativa italiana, il diritto al risarcimento dei danni morali derivanti dai sinistri stradali trova il proprio fondamento nel codice civile, mentre per quanto riguarda le lesioni di lieve entità il risarcimento è stabilito dal Codice delle assicurazioni. Con importi giudicati conformi rispetto al minimo stabilito dalla normativa dell’Unione.
I giudici di Lussemburgo chiariscono poi che le direttive Ue non impongono agli Stati membri un particolare regime sull’entità dei risarcimenti. E, dunque, se la norma nazionale non esclude d’ufficio, o limita in maniera sproporzionata i diritti della vittima, allora, le direttive Ue non ostano ad una legislazione che impone criteri vincolanti per la determinazione dei danni morali. E neppure sono contrarie a sistemi specifici, come per i sinistri stradali, e ciò ancorché tali sistemi comportino, per alcuni danni morali, un metodo di determinazione del risarcimento meno favorevole rispetto agli altri incidenti.
In definitiva, per la Cgue, in questo modo non viene pregiudicata la garanzia per cui la responsabilità civile da circolazione di autoveicoli sia coperta da un’assicurazione conforme al diritto dell’Unione.
Di conseguenza, il diritto dell’Unione ammette una legislazione nazionale che, nell’ambito di un particolare sistema di risarcimento dei danni morali derivanti da lesioni di lieve entità causate da sinistri stradali, limiti il risarcimento di tali danni rispetto a quanto ammesso in caso di danni identici risultanti da altre cause.
LA MASSIMA
<<Gli articoli 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, e 1, paragrafi 1 e 2, della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, come modificata dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una legislazione nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale prevede un particolare sistema di risarcimento dei danni morali derivanti da lesioni corporali di lieve entità causate da sinistri stradali, che limita il risarcimento di tali danni rispetto a quanto ammesso in materia di risarcimento di danni identici risultanti da cause diverse da detti sinistri>>.
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fonte: ilsole24ore.com/Sinistri stradali, lesioni di lieve entità: conforme all'Ue la limitazione dei risarcimenti
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giovedì 23 gennaio 2014
Sinistri stradali, lesioni di lieve entità: conforme all'Ue la limitazione dei risarcimenti
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Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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