Più chance di ottenere lo status di rifugiato per chi scappa da condizioni di pericolo. Il diritto alla protezione internazionale all’interno dell’Unione europea, infatti, scatta a fronte della minaccia <<grave ed individuale>> alla vita o alla persona del richiedente asilo nello Stato di origine o di residenza. Lo ha chiarito la Corte Ue, con la sentenza 30 gennaio 2014, nella Causa C-285/12, specificando che la nozione di «conflitto armato interno» dev’essere intesa in modo autonomo rispetto a quella propria del diritto internazionale umanitario.
In particolare, essa va riconosciuta quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o due o più gruppi armati si scontrano tra loro, <<indipendentemente dall’intensità degli scontri, dal livello di organizzazione delle forze armate o dalla durata del conflitto>>.
La direttiva
La direttiva 2004/83/CE del 29 aprile 2004 protegge non solo le persone cui è possibile riconoscere lo status di rifugiato, ma anche quelle per cui sussistono fondati motivi di ritenere che se ritornassero nel paese di origine correrebbero un rischio effettivo di subire un grave danno (regime di protezione sussidiaria). E tale è considerata la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Il caso
Nel 2008 un cittadino guineano ha chiesto di poter beneficiare della protezione internazionale in Belgio, affermando di essere stato vittima di atti di violenza nel suo paese a causa della sua partecipazione ai movimenti di protesta contro il potere insediato. Tuttavia il riconoscimento gli era stato negato perché in Guinea non era in corso un «conflitto armato interno» quale inteso nell’ambito del diritto internazionale umanitario.
Il ricorso
A questo punto il Conseil d’État belga ha adito la Corte di giustizia per conoscere l’esatta definizione della nozione di «conflitto armato interno». E cioè se essa debba essere interpretata autonomamente rispetto al diritto internazionale umanitario.
La motivazione
La Corte constata, in primis, che tale la nozione è propria della direttiva e non trova diretta rispondenza nel diritto internazionale umanitario, che si limita a contemplare i «conflitti armati che non presentano carattere internazionale». Peraltro, poiché il regime della protezione sussidiaria non è previsto nel diritto internazionale umanitario, quest’ultimo non identifica le situazioni in cui una tale protezione è necessaria.
La Corte precisa così che l’articolo 15, lettera c), della direttiva 2004/83/CE <<deve essere interpretato nel senso che si deve ammettere l’esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell’applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro>> e ciò <<senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l’intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione>>.
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fonte: ilsole24ore.com/Cgue, la minaccia alla vita dà sempre diritto allo status di rifugiato
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giovedì 30 gennaio 2014
Cgue, la minaccia alla vita dà sempre diritto allo status di rifugiato

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