Sì al concorso del primo e secondo comma dell’articolo 642 del codice penale che prevede il reato di danneggiamento fraudolento di beni assicurati nelle due versioni di chi <<distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza>> al fine di trarne vantaggio e di chi invece <<aggrava le conseguenze o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro>>. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza 1856/2014, giudicando sul caso di un incendio doloso di un magazzino commerciale. I giudici hanno chiarito che le due condotte tipizzate non sono alternative, trattandosi di reati differenti e dotati di autonoma rilevanza penale che quindi ove siano integrati gli estremi fattuali concorrono tra loro
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fonte: ilsole24ore.com/Truffa alle assicurazioni, concorso di reati per chi crea il danno e poi lo aggrava
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mercoledì 22 gennaio 2014
Truffa alle assicurazioni, concorso di reati per chi crea il danno e poi lo aggrava

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