domenica 10 settembre 2017

Danni da nubifragio: il Comune deve risarcire

Se il Comune non adempie ai suoi obblighi di custode, sarà responsabile per i danni causati dalle intense precipitazioni atmosferiche.
E’ quanto disposto dalla Sezione Sesta Civile della Cassazione, nell’ordinanza 28 luglio 2017, n. 18856.
Nella vicenda in esame, un Ente Comunale era stato condannato dalla Corte di merito a risarcire l’appellante principale, per i danni arrecati all’autorimessa e deposito, di proprietà di quest’ultimo, invasi da acqua e fango, in conseguenza dell'allagamento delle strade dovuto ad un forte temporale.
Avverso tale sentenza, il Comune ha proposto ricorso per cassazione.
Nell’esaminare il caso in oggetto, la Suprema Corte ha precisato che sono custodi tutti i soggetti - pubblici o privati - che hanno il possesso o la detenzione della cosa (Cass., 20/2/2006, n. 3651; Cass., 20/10/2005, n. 20317), ed in quanto tali, hanno obblighi di manutenzione e di controllo sulla cosa custodita. Gli enti proprietari delle strade devono provvedere ad una serie di opere di manutenzione, gestione e controllo delle strade, delle loro pertinenze e arredi, nonchè delle attrezzature, impianti e servizi; pertanto, tali enti sono responsabili per le cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, nel caso di richiesta di risarcimento danni, spetta a chi propone domanda di ristoro del pregiudizio subìto, causato dall'omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia o delle sue pertinenze, provare che i danni subiti derivino dal rapporto di causalità tra l’evento dannoso con la cosa in custodia.
Eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 c.c., l'art. 2051 c.c., è data dall’inversione dell'onere della prova, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare eventualmente la prova liberatoria del fortuito - c.d. responsabilità aggravata- (Cass., 27/6/2016, n. 13222; Cass., 9/6/2016, n. 11802; Cass., 24/3/2016, n. 5877). Pertanto, il custode è tenuto a dimostrare che il danno verificatosi non era prevedibile nè evitabile con una condotta diligente adeguata alla natura ed alla funzione della cosa in base alle circostanze del caso concreto, ponendo in essere attività di controllo, vigilanza e manutenzione gravanti sul custode secondo disposizioni normative (art. 14 C.d.S.), e secondo il principio generale del neminem laedere.
Prova liberatoria che consente al custode di sottrarsi alla responsabilità presunta ex art. 2051 c.c.,è il caso fortuito, che si determina quando l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi.
Con particolare riferimento ai danni cagionati da precipitazioni atmosferiche, la Cassazione ha poi evidenziato che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici ormai sempre più frequenti, per cui l'eccezionalità ed imprevedibilità delle piogge possono configurare il caso fortuito o la forza maggiore, tali da escludere la responsabilità del custode per il danno verificatosi, solo quando costituiscano una causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, nonostante la manutenzione e pulizia dei sistemi di smaltimento delle acque piovane. Dunque, un temporale di particolare intensità, può integrare il caso fortuito se non vi siano condotte tali da configurare una corresponsabilità del custode, che invoca l'esimente.
Al fine di escludere la responsabilità del custode, quest’ultimo dovrà dimostrare di aver effettuato la corretta manutenzione e pulizia delle strade, e che le piogge sono state così intense che gli allagamenti si sarebbero, comunque e nella stessa misura, verificati.
Nel caso in esame, vi è stato l'allagamento delle strade della zona ove è ubicato il locale del controricorrente, adibito ad autorimessa privata e deposito, e l'acqua mista a fango ha allagato tali locali, danneggiandone le strutture murarie ed i mobili presenti.
Alla luce delle risultanze probatorie, nonchè preso atto che "le conseguenze dannose" sono state nel caso "amplificate" da "una serie di concause" addebitabili al Comune, la Corte di merito ha ritenuto che, se l’Ente suddetto avesse adempiuto agli obblighi sullo stesso gravanti come custode, l'evento dannoso, nonostante la eccezionalità delle piogge, non si sarebbe verificato o comunque avrebbe avuto consistenza inferiore. La Cassazione condividendo tali conclusioni, ha rigettato il ricorso, confermando la responsabilità del Comune e condannandolo al pagamento del contributo unificato aggiuntivo.

fonte:www.altalex.com/Danni da nubifragio: il Comune deve pagare | Altalex

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