Non si verifica alcun demansionamento se le nuove mansioni cui è adibito il dipendente pubblico rientrano nella medesima area professionale prevista dalla contrattazione collettiva. Nella disciplina del pubblico impiego in tema di mansioni, infatti, il legislatore ha adottato un concetto di “equivalenza formale”, ancorato cioè ad una valutazione demandata ai contratti collettivi e non sindacabile da parte del giudice. Questo è quanto emerge dalla sentenza 21261 della Cassazione depositata ieri.
I fatti - Protagonista della vicenda è un dipendente di un comune toscano, inquadrato nella categoria D4 del CCNL comparto Regioni e Autonomie locali con mansioni di funzionario responsabile, posto a capo dell'unità operativa segreteria dell'ente locale, il quale, in seguito alla soppressione di tale reparto da parte del Comune, veniva adibito a funzioni di responsabile di altre unità operative. Tale cambiamento, secondo il dipendente, aveva comportato, tuttavia, una sua sostanziale dequalificazione, dato che nelle nuove unità cui era addetto veniva scarsamente utilizzato. Per tale motivo, il funzionario chiamava in causa l'ente locale chiedendo la reintegrazione nelle sue originarie mansioni, oltre al risarcimento del danno da demansionamento. Il Comune, da parte sua, sosteneva che le mansioni assegnate al funzionario erano tutte riconducibili alla posizione D4 del contratto collettivo, ragion per cui non poteva configurarsi alcuna dequalificazione professionale.
La decisione - I giudici di primo e secondo grado davano ragione al dipendente condannando l'ente locale alla reintegrazione e al risarcimento del danno. Il verdetto, però, cambia in Cassazione dove i giudici di legittimità, condividendo l'assunto difensivo del Comune, bacchettano i giudici di merito i quali avevano dato una erronea lettura dell'articolo 52 del Dlgs 165/2001, testo unico sul pubblico impiego, sostanzialmente assimilandolo «quanto all'esercizio dello ius variandi datoriale» all'articolo 2103 del codice civile. La Corte spiega, infatti, che, nonostante la riconduzione della disciplina del lavoro pubblico alle regole privatistiche, rimangono ferme alcune peculiarità tipiche di un rapporto di lavoro «condizionato da vincoli strutturali di conformazione al pubblico interesse e di compatibilità finanziaria generale». Ebbene, in quest'ottica, il legislatore ha disciplinato interamente la disciplina delle mansioni all'articolo 52 del testo unico, sancendo il diritto del dipendente pubblico di essere adibito alle mansioni per quali è stato assunto, «o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi». E tale disposizione normativa ha optato per un concetto di «equivalenza formale», ancorato cioè ad una mera previsione da parte della contrattazione collettiva, senza che assuma rilevo l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale relativa alla disciplina delle mansioni di cui all'articolo 2103 Cc e senza che il giudice possa sindacare l'equivalenza della mansione. Di conseguenza, non sussiste alcuna violazione della norma e, quindi, non si verifica alcun demansionamento se, come nella specie, le nuove mansioni rientrano nella medesima area professionale prevista dalla contrattazione collettiva.
fonte:Cassa Forense - Dat Avvocato
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giovedì 14 settembre 2017
Niente demansionamento se le nuovi mansioni rientrano nella stessa area professionale
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