In materia di separazione personale tra coniugi, la domanda di addebito ha natura autonoma e presuppone la violazione dei doveri coniugali, nonché il nesso di causalità tra tale violazione e l'intollerabilità della convivenza. La richiesta non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali, ma è necessario accertare se tale violazione abbia determinato la crisi o se questa, piuttosto, non sia stata già provocata da altri fattori che hanno via via reso intollerabile la convivenza, come anche la mera incompatibilità caratteriale. Ad applicare tale regola è il Tribunale di Taranto nella sentenza 1010/2017.
La vicenda - La controversia prende le mosse da un rapporto coniugale ormai logoro nell'ambito del quale la diversità di carattere e di interessi dei coniugi, l'uno vigile del fuoco, l'altra giornalista free lance saltuariamente occupata, aveva di fatto condotto alla fine della relazione, nonostante la presenza di una figlia. Dopo aver scoperto che il marito era solito navigare su siti pornografici e fare scommesse online, la donna aveva proposto domanda di separazione con richiesta di addebito in quanto l'uomo con tali condotte avrebbe violato gli obblighi derivanti dal matrimonio. Il marito, dal canto suo, riteneva che la separazione dipendesse semplicemente dalla incompatibilità caratteriale dei due.
La decisione - La questione è affrontata dal Tribunale che rigetta la domanda di addebito e spiega in che modo la colpa nella separazione deve essere provata. Per il giudice, infatti, l'articolo 151 del codice civile è chiaro nel subordinare l'addebito al verificarsi di fatti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio che siano tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Tale domanda ha, poi, natura autonoma e distinta rispetto a quella di separazione, «è caratterizzata da una propria causa petendi e da un proprio petitum e presuppone la violazione dei doveri coniugali e il nesso di causalità tra tale violazione e l'intollerabilità della convivenza, per i quali sussiste l'onere della prova da parte del richiedente». In altri termini, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri di cui all'articolo 143 del Cc, ma è necessario, invece, accertare «se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, sicché, in caso di mancato raggiungimento della prova circa la rilevanza del comportamento di un coniuge o di entrambi per il fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito».
E nel caso di specie, deduce il Tribunale, la condotta contestata al marito non è tale da poter essere considerata gravemente contraria ai doveri insiti nel rapporto matrimoniale e eziologicamente rilevante rispetto alla fine dello stesso. Difatti, conclude il Collegio, più che l'accesso a siti pornografici a siti di poker online, a determinare la fine del matrimonio è stata «l'ontologica diversità di carattere e il diverso approccio verso la dinamica esistenziale, determinato da interessi molto lontani tra loro e plausibilmente da un contrasto latente tra sensibilità e rudezza» che hanno progressivamente compromesso dall'interno il rapporto coniugale.
fonte:Cassa Forense - Dat Avvocato
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mercoledì 13 settembre 2017
Separazione, per l'addebito serve il nesso tra violazione dei doveri coniugali e intollerabilità della convivenza
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