Il Tar Lazio ha definitivamente respinto il ricorso di Sky Italia contro la delibera dell'Agcom che la sanzionava per 348mila euro per la violazione dell'art. 1, comma 3, legge 2 aprile 2007, n. 40, in tema di costi di recesso. Secondo il Garante, infatti, la società aveva inserito nelle proprie condizioni generali di abbonamento, a partire dall'aprile 2007, una disciplina del recesso anticipato basata su meccanismi ritenuti “deterrenti e penalizzanti”. Quanto alla ‘gravità' della condotta, secondo il Tribunale amministrativo. «l'Autorità ha correttamente riscontrato la portata “fortemente lesiva dei beni tutelati dalla norma violata” derivante dalla previsione di una “disciplina disincentivante e penalizzante l'esercizio del recesso ad nutum, che addebitava oneri non giustificati di recesso solo all'abbonato che recedeva anticipatamente”». «Né – prosegue - sembra possibile sostenere che un'impresa avente la portata della ricorrente, “principale operatore attivo sul mercato dei servizi televisivi a pagamento, con sedi stabilite in diversi Paesi”, avesse bisogno di “precedenti” o di specifici “orientamenti” nell'interpretazione di una norma quale l'art. 1, co. 3, d.l. cit., le cui (asserite) “ambiguità” non sarebbero state certamente tali da ingenerare il convincimento della piena liceità della propria condotta (visto il tenore testuale e considerata la ratio della disposizione)».
In pendenza del procedimento sanzionatorio, l'Autorità aveva ordinato a Sky di «non addebitare all'abbonato che esercita il recesso importi diversi da quelli indicati nella delibera stessa, che coincidono, in sintesi, con i corrispettivi pagati dalla società per la gestione del processo di rientro dei decoder ai magazzini societari».
fontre:www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoAmministrativo/2017-09-08/tar-lazio-conferma-multa-sky-costi-recesso-164629.php
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venerdì 8 settembre 2017
Tar Lazio conferma multa a Sky per costi di recesso

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