Respinta la richiesta avanzata da una donna. L’episodio si è verificato in un condominio, ma esso è addebitabile, secondo i Giudici, alla condotta tenuta dalla vittima. Ella è stata disattenta e non può essere una giustificazione il fatto di avere in braccio un bambino.
Brutta disavventura per una donna, caduta a causa di una fioriera presente in un condominio. A rendere ancora più pericoloso l’episodio, poi, il fatto che ella avesse in braccio un bambino. Una volta ricostruito l’incidente, però, è emersa la sua disattenzione. Respinta perciò la richiesta di risarcimento dei danni riportati (Cassazione, ordinanza n. 20779/17, depositata il 5 settembre).
Distrazione. Per i Giudici, prima in Tribunale e poi in appello, è evidente che la caduta è stata frutto della condotta tenuta dalla donna e caratterizzata da scarsa attenzione. Così viene spiegato l’impatto con la fioriera, non avvistata nonostante fosse «ben visibile per le sue dimensioni e nota alla donna, abituale frequentatrice di quel condominio».
Assurda quindi l’ipotesi del risarcimento. E questa visione è condivisa anche dai Magistrati della Cassazione, i quali ribadiscono che «causa esclusiva dell’infortunio» è stato il comportamento superficiale tenuto dalla donna, che, «distratta dal bambino che aveva in braccio», non ha percepito la presenza della fioriera.
Esclusa di conseguenza ogni responsabilità del condominio. Irrilevanti i richiami alla «posizione della fioriera» – collocata «al centro del passaggio pedonale» –, al «buio» e alla «pioggia», che ha reso, a parere della donna, più pericoloso il contesto. Non decisivo, infine, il particolare relativo al fatto che nel momento dell’impatto con la fioriera «ella aveva in braccio un bambino».
Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Capitombolo causato da una fioriera: niente risarcimento - La Stampa
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venerdì 8 settembre 2017
Capitombolo causato da una fioriera: niente risarcimento

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