Va proposta davanti al giudice amministrativo l'azione per il risarcimento del danno causato a un privato dall'attività e organizzazione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Tale competenza esclusiva del giudice amministrativo deriva dall'articolo 4 del decreto legge n. 90 del 2008. Così la sesta sezione civile della Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 22009/2017 depositata ieri, ha definito la questione di giurisdizione senza rinvio alle sezioni Unite in quanto si erano già ampiamente espresse sul principio in questione.
La vicenda - Nel caso specifico il cittadino danneggiato dall'incendio di un cassonetto aveva agito dinanzi al giudice ordinario per ottenere il ristoro dei danni patiti. Ma oggi la Cassazione dà ragione all'unità amministrativa della Protezione civile, già Commissario straordinario per l'emergenza rifiuti della Campania, che aveva appunto affermato che il giudice competente fosse quello amministrativo. La Cassazione per affermare de plano la giurisdizione amministrativa si rifà a quanto detto dalle sezioni Unite civili con la sentenza n. 16304/2013 secondo cui sussisteva anche prima dell'esplicita formulazione della norma del Dl 90/2008.
Il precedente - Le sezioni Unite hanno, infatti, chiaramente detto che «le controversie concernenti l'organizzazione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani - ivi comprese quelle aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti all'omessa adozione dei provvedimenti necessari a prevenire o impedire l'abbandono di rifiuti sulle strade, ovvero a rimuoverne gli effetti - appartenevano alla giurisdizione del giudice amministrativo già in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 4, comma 1, del d.l. 23 maggio 2008, n. 90» e che il presupposto della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è l'esercizio, ancorché illegittimo o mancato, del potere che la legge attribuisce esclusivamente all'amministrazione comunale.
Il Comune custode - Il cittadino danneggiato aveva segnalato la pericolosità potenziale dovuta al posizionamento dei cassonetti poi incendiati. Quindi - come ammette anche la Cassazione - l'ente locale era responsabile dei danni derivanti dal cassonetto come cosa in sua custodia. Ma, spiega la Cassazione, che l'affermazione normativa della giurisdizione amministrativa in via esclusiva su tutte le questioni derivanti dal servizio pubblico dei rifiuti, attrae a sé anche le cause per risarcimento dei danni derivanti dal colpevole comportamento del custode, cioè il Comune.
fonte:Cassa Forense - Dat Avvocato
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domenica 24 settembre 2017
Per i danni dall'incendio di cassonetti scatta la competenza del giudice amministrativo
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