giovedì 9 aprile 2015

La particolare tenuità del fatto esclude la punibilità

Con il Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28, "Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67", in vigore dal 2 aprile 2015, è stato introdotto l'art. 131 bis c.p., pertanto, da oggi, nel caso di reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, o la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
Il Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28, in vigore dal 2 aprile 2015 ha introdotto l'art. 131 bis c.p. che prevede il nuovo istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Ora, pertanto, nel caso di reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, o la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo - valutate ai sensi dell'art. 133, comma 1, c.p. - l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
Ai fini della determinazione della pena detentiva non si dovrà tener conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale (in tale ultimo caso, non si tiene neanche conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'art. 69 c.p.). Per quanto riguarda l'offesa, invece, essa non può essere considerata di particolare tenuità quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa o quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. Il comportamento è ritenuto abituale, invece, quando l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza o abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
Non può essere concessa automaticamente, dunque, ma spetta sempre al giudice valutare se nel caso concreto ricorrano le condizioni che giustificano l'archiviazione o il proscioglimento: si profila, pertanto, un ampio potere discrezionale del giudice, il quale, tuttavia, nella propria valutazione dovrà tener conto dei criteri dettati dall'art. 131 bis c.p. sulla tenuità dell'offesa e sulla non abitualità del comportamento, nonché dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
Nell'intento del Legislatore, ciò dovrebbe determinare la rapida definizione, tramite archiviazione o proscioglimento, dei procedimenti penali instauratisi nei confronti di coloro che hanno commesso fatti di scarsa gravità.
La non punibilità per particolare tenuità del fatto può portare all'archiviazione del procedimento prima ancora che si arrivi al processo vero e proprio o ad un proscioglimento in fase di giudizio.
Ed invero, in fase di chiusura delle indagini preliminari, il pubblico ministero può decidere di richiedere l'archiviazione del procedimento anche per particolare tenuità del fatto, dandone avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa. Entrambi, nel termine di dieci giorni, possono presentare opposizione enunciando le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta di archiviazione. Il giudice, se l'opposizione non è inammissibile, procede ai sensi dell'articolo 409, comma 2, c.p.p. e, dopo avere sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza. In mancanza di opposizione, o quando questa è inammissibile, il giudice procede senza formalità e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei casi in cui non accoglie la richiesta il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo con l'indicazione di ulteriori indagini da svolgere o disponendo la formulazione dell'imputazione coatta.
In fase di giudizio, invece, la non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere pronunciata dal giudice o prima che inizi il dibattimento con sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 469, comma 1 bis, c.p.p., o alla fine del processo se le prove acquisite dimostrano che il fatto è di particolare tenuità e non è abituale con sentenza di proscioglimento perché l'imputato non è punibile ex art. 131 bis c.p.
Sia in caso di archiviazione che di proscioglimento, non equivalendosi ad una assoluzione, si avranno comunque delle conseguenze negative per l'indagato/imputato. In entrambi i casi, infatti, si avrà l'inserimento nel casellario giudiziario dei relativi provvedimenti per il periodo di dieci anni. Tale iscrizione permetterà al giudice di sapere se la persona ha già goduto in altre occasioni della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Trascorsi dieci anni l'iscrizione verrà cancellata. Tale iscrizione, però, non risulterà nel casellario giudiziale richiesto dall'interessato.
Inoltre, la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato o sia intervenuto nel processo penale. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto a norma dell'art. 442 c.p.p., salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.
Tale circostanza non è di poco conto se si considera che la non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere oggetto di rinuncia da parte dell'indagato/imputato e che una eventuale volontà contraria alla definizione del procedimento penale per particolare tenuità del fatto dell'indagato/imputato, non è ostativa ad una pronuncia in tal senso da parte del giudice.
Solo l'archiviazione nella fase delle indagini e il proscioglimento all'inizio del processo non hanno nessun effetto nei procedimenti civili o amministrativi per il risarcimento o per le restituzioni, ragione per la quale se si ha interesse ad ottenere tale tipo di pronuncia, occorrerò definire un'attenta strategia difensiva già dalle prime fasi del procedimento penale.
fonte: www.ilsole24ore.com//La particolare tenuità del fatto esclude la punibilità

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