giovedì 16 aprile 2015

Una sola macchia di umidità non rende urgenti i lavori di ristrutturazione

Un giudice di pace respinge la domanda di una condomina al pagamento della quota facente capo all’altro condomino e riguardante lavori urgenti e necessari, dei quali la donna si era fatta carico, per il rifacimento, l’impermeabilizzazione e la pavimentazione di un terrazzo di copertura di sua proprietà, che però costituiva anche copertura di tutte le porzioni immobiliari dell’appartamento, sito al primo piano, di proprietà dell’altro condomino convenuto.

Il Tribunale, in sede d’appello, accoglie la richiesta e condanna il convenuto al pagamento della quota di sua spettanza, con interessi. Quest’ultimo impugna la sentenza con ricorso in Cassazione, affermando che la controparte non ha dimostrato in giudizio l’urgenza dei lavori di ristrutturazione a cui la stessa ha dato corso. Il giudice dell’appello considerava sufficiente rifarsi alle dichiarazioni del ricorrente al giudice di pace, nelle quali faceva riferimento ad una macchia di umidità che egli aveva notato nel soffitto più di un anno prima dell’inizio dei lavori.

La Cassazione (sentenza 7457/15) sottolinea infatti che il caso in esame riguarda l’ipotesi del cosiddetto condominio minimo, cioè costituito da due soli condomini, nella quale non trovano applicazione le norme sull’assemblea condominiale, ma quelle relative all’amministrazione di beni oggetto di comunione. Ad ogni modo, il rimborso delle spese necessarie per la conservazione delle parti comuni, anticipate da uno dei condomini, resta disciplinato dall’art. 1134 c.c., che riconosce al condomino che abbia sostenuto tali spese il diritto al rimborso solo se si tratta di lavori urgenti, o dall’art. 1110 c.c. che si riferisce alle spese necessarie alla conservazione dei beni comuni.

Nel caso, la richiesta della condomina di restituzione della quota di spese riferibile alla controparte avrebbe potuto trovare fondamento solo nell’urgenza dei lavori eseguiti, circostanza non dimostrata in giudizio, non essendo sufficiente la sola ammissione del convenuto di aver notato, tempo addietro, una macchia di umidità nel soffitto. Per questi motivi, la Cassazione accoglie il ricorso, cancella la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Una sola macchia di umidità non rende urgenti i lavori di ristrutturazione - La Stampa

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