La Corte d’appello di Napoli condanna un imputato per il reato di falsificazione di monete (nonchè spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate: articolo 453 codice penale) per delle banconote contraffatte da 20 e 50 euro.
L’uomo ricorre in Cassazione, affermando che il fatto non riguarda il caso previsto dall’art. 453 c.p., ma quello dell’art. 455 c.p. (spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate). Infatti, il solo numero delle banconote detenute (165) non era sufficiente a dimostrare la prima ipotesi, in assenza di riscontri oggettivi dell'accordo con il falsificatore.
La Cassazione (sentenza 12192/15) rileva che i giudici di merito avevano ritenuto provata l'intesa col falsificatore solo grazie al numero rilevante di banconote falsificate. Però questo elemento, da solo, non è sufficiente per configurare il reato previsto dall’art. 453 c.p.; infatti, per integrare il primo reato sono necessari più indizi: oltre al numero di banconote, la frequenza e ripetitività delle forniture. Invece, gli elementi considerati dai giudici di merito, cioè l’identità del numero di serie di molte banconote e le modalità della loro detenzione (erano state conservate senza spenderle), non erano decisivi perché compatibili anche con l’assenza di concerto con il falsificatore. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rimanda la decisione alla Corte d’appello di Napoli.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Soldi falsi: l’intesa con il falsificatore determina il reato da perseguire - La Stampa
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domenica 12 aprile 2015
Soldi falsi: l’intesa con il falsificatore determina il reato da perseguire

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