venerdì 24 aprile 2015

La merce è chiaramente falsa, ma la contraffazione grossolana non esclude il reato

Il tribunale di Livorno assolve un imputato dai reati previsti dagli artt. 648 (ricettazione) e 474 (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) del codice penale perché il fatto non sussiste. Il Procuratore della Repubblica propone ricorso in Cassazione, contestando ai giudici di merito di aver ritenuto che, di fronte ad una merce visibilmente falsa, la fiducia che il consumatore ripone nel bene non avrebbe subito alcun pericolo, per cui il fatto illecito non poteva sussistere. Tuttavia, il ricorrente rileva che la norma non tutela come bene giuridico principale la buona fede del consumatore, bensì la pubblica fede, perciò non sarebbe configurabile il caso di reato impossibile.

La Cassazione (sentenza 14090/15) ricorda che è reato la detenzione per la vendita recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana: la norma tutela la fede pubblica, cioè la fiducia dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell’ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio. Si tratta di un reato di pericolo e per la sua configurazione non serve la realizzazione dell’inganno; di conseguenza non ricorre l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.

In più, ricordano gli Ermellini, nel codice penale sussiste una specifica fattispecie posta dal legislatore direttamente a tutela dei consumatori regolata dall’art. 515 c.p. (frode nell’esercizio di commercio), che fa riferimento al marchio come elemento che serve ad attestare la conformità del prodotto a normative specifiche ed è posta a tutela degli acquirenti dei beni, «siano essi consumatori finali oppure commercianti intermediari nella catena distributiva». Invece, l’art. 474 c.p. fa riferimento al marchio come elemento idoneo a distinguere il singolo prodotto industriale rispetto ad altri. Di conseguenza, i giudici di legittimità ritengono che la condotta dell’imputato abbia integrato gli elementi essenziali del reato. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rimanda la decisione alla Corte d’appello di Firenze per il giudizio di secondo grado.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La merce è chiaramente falsa, ma la contraffazione grossolana non esclude il reato - La Stampa

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