La scelta dei coniugi separati di pagare le rate del mutuo anzchè versare gli assegni alimentari disposti dal giudice è legittima e, in quanto tale, non fa perdere il diritto alla deducibilità delle spese sostenute. È quanto emerge dall’ordinanza di Cassazione 6794/15, con cui la Corte conferma il diritto del marito alla deduzione delle rate di mutuo pagate in vece e per conto della moglie, già riconosciuto dai giudici di secondo grado.
A far dare l’ok alla deducibilità, l’equivalente importo delle rate di mutuo accollato rispetto all’ammontare stabilito dal Giudice per gli assegni di mantenimento: non essendo le prime di entità superiore alle seconde, non v’è motivo di impedirne la deducibilità. Nel caso, è pacifico che la coniuge debitrice (del mutuo) è rimasta “di certo” sollevata dall’onere di adempiere in prima persona, in tal modo avvantaggiandosi “alla stessa stregua di come sarebbe avvenuto se la corresponsione dell’assegno periodico fosse avvenuta direttamente a suo favore con le modalità consuete”.
Fonte: www.fiscopiu.it/E' deducibile il mantenimento dell’ex, anche se convertito nell’accollo del mutuo - La Stampa
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mercoledì 8 aprile 2015
E' deducibile il mantenimento dell’ex, anche se convertito nell’accollo del mutuo

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