martedì 21 aprile 2015

I rimedi all’assalto dei call center

Finire negli elenchi di chi fa le promozioni è diventato troppo facile. Ora interviene il Garante della Privacy. Con un manuale di autodifesa

Chiamano tutti, società telefoniche ed elettriche, pay tv e carte di credito, finanziarie, assicurazioni, produttori di cosmetici. Tutti i giorni, a tutte le ore. Quante chiamate arrivano ogni giorno dai call center? Tante, troppe. Tutte regolari? Secondo il Garante della privacy il rischio è quello di un Far West dello spam. Di qui l’idea di mettere a punto un vademecum («Viva i consigli, abbasso lo spam. Dal telefono al supermercato: il markenting a prova di privacy») che per i cittadini rappresenta un vero e proprio manuale di autodifesa. Pubblichiamo alcune «pilolle».

Come ci si può difendere da chiamate promozionali indesiderate?

Se l’utenza è pubblicata negli elenchi telefonici, l’intestatario può chiedere al suo gestore telefonico che essa venga rimossa dagli elenchi, così da renderla «riservata» e dunque non più visibile. In alternativa, può iscriversi al Registro Pubblico delle Opposizioni (www.registrodelleopposizioni.it / numero verde: 800.265.265) lasciando così la sua utenza presente negli elenchi telefonici, ma non più utilizzabile per fini promozionali.  

Cos’è il Registro pubblico delle opposizioni?

È un registro istituito a tutela degli abbonati telefonici che non vogliono ricevere chiamate pubblicitarie, ma che al tempo stesso desiderano rimanere sugli elenchi telefonici ed essere reperibili per le comunicazioni interpersonali. Iscrivendosi al Registro un abbonato esercita il diritto «ad opporsi al trattamento» dei suoi dati personali a fini promozionali previsto dal Codice della privacy.

Cosa può fare un utente che viene contattato anche se i suoi dati non sono sull’elenco telefonico?

Se l’utenza non compare negli elenchi ed è quindi «riservata» (come accade per la maggior parte delle utenze di telefonia mobile), l’intestatario non può iscriverla al Registro. Per interrompere ulteriori telefonate, l’utente dovrà quindi esercitare i normali diritti previsti dal Codice della privacy, chiedendo direttamente al promotore che lo ha contattato chi è il titolare del trattamento, come ha avuto i suoi riferimenti eventualmente chiederne la cancellazione.

È possibile cercare nuovi clienti utilizzando gli elenchi telefonici?

È possibile contattare mediante operatore i numeri presenti in elenchi telefonici e non iscritti nel Registro delle opposizioni per chiedere a chi ha sottoscritto il contratto telefonico il consenso a ricevere comunicazioni promozionali anche via e-mail o con altri mezzi automatizzati.

Una volta prestato il consenso al trattamento dati per una certa finalità, si può cambiare idea?

Sì, l’interessato può opporsi in qualunque momento all’ulteriore utilizzo dei suoi dati anche per una sola finalità (dal marketing alla profilazione) o per una specifica modalità di trattamento (ad esempio l’invio di offerte commerciali tramite posta cartacea o con modalità automatizzate come l’e-mail e il fax).

Se una società ha ottenuto il consenso al trattamento dei dati per scopo di marketing, può rivendere queste informazioni ad altri soggetti?

Non si possono «mescolare le carte in tavola». Se si è chiesto a una persona il consenso per il trattamento dei suoi dati per attività di marketing, non si può far finta che questo consenso valga anche per scopi differenti come la profilazione o la comunicazione dei dati a terzi. È quindi necessario acquisire un autonomo consenso per ogni finalità.

Si possono utilizzare recapiti telefonici contenuti nell’albo degli avvocati o di altri professionisti per proporre offerte commerciali ai suoi iscritti?

I dati personali di un professionista - anche quando sono estratti da un registro, elenco o albo consultabile da chiunque - possono essere utilizzati dal promotore solo se ha già acquisito lo specifico consenso dell’interessato iscritto all’albo o se presenta offerte strettamente attinenti all’attività svolta dal professionista contattato.

È lecito consegnare un modulo per l’ordine di un prodotto con la casella per il consenso al trattamento dei dati già contrassegnata?

No, il consenso al trattamento dei dati deve essere sempre libero.

Il sito web che non consente di utilizzare un servizio se non si rilascia il consenso al trattamento dati per finalità promozionali si comporta correttamente?

No, la fornitura di un prodotto o di un servizio non può essere vincolata al consenso per l’invio di pubblicità.

Il supermercato può rifiutarsi di concedere la tessera fedeltà se non si rilascia il consenso al trattamento dati per scopi di marketing?

No, la tessera fedeltà è un’opportunità per l’azienda di fidelizzazione del cliente, ma non può trasformarsi in una forma occulta di raccolta dati per il marketing e profilazione. Il consenso per tali attività non può essere imposto, ma va raccolto in modo specifico.

fonte: www.altalex.it//I rimedi all’assalto dei call center - La Stampa

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