giovedì 30 aprile 2015

Gestore di un bar non responsabile per gli schiamazzi esterni al suo locale

Cassazione penale , sez. III, sentenza 10.03.2015 n° 9633

Sentenza della Corte di Cassazione in controtendenza rispetto al pregresso orientamento giurisprudenziale in materia di schiamazzi e rumori notturni provocati dagli avventori di un bar: se il titolare del locale si è attivato con cartelli rivolti ai clienti al fine di dissuaderli dal tenere comportamenti rumorosi non può essere considerato responsabile dei rumori molesti provocati all'esterno del proprio locale.

Lo ha statuito la Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza qui commentata, ha affermato che il gestore di un bar è responsabile per gli schiamazzi e rumori provocati dagli avventori del suo locale, con disturbo delle persone, sempre però che si dimostri che non ha esercitato il doveroso controllo sulla condotta della clientela e parimenti si provi l'esistenza di un nesso di causalità fra tale omissione ed i disturbi e gli schiamazzi.

Appare necessario, al fine di comprendere al meglio le ragioni poste a fondamento di tale decisione, ripercorrere i punti salienti, di fatto e di diritto, che hanno interessato la vicenda in esame.

Nel caso di specie, il Tribunale di Roma con ordinanza rigettava la richiesta di riesame formulata dal ricorrente avverso il provvedimento di sequestro preventivo del bar disposto con decreto del G.I.P. di Ivrea nei confronti dell'esercizio pubblico dallo stesso gestito.

La difesa del ricorrente proponeva, dunque, ricorso per Cassazione, deducendo la "assenza degli elementi giustificativi per la adozione del provvedimento cautelare" ed evidenziando di "avere fatto quanto era in suo potere per limitare la invadenza acustica derivante dalla presenza degli avventori del suo locale nell'ambiente ad esso circostante". Evidenziava, inoltre, la "omessa motivazione in ordine alla derivazione delle immissioni sonore in ipotesi moleste dal locale da lui gestito e non dagli altri locali pur presenti in zona".

Investita della questione, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, ha ritenuto fondato il ricorso.

In particolare, nella motivazione della sentenza, la Suprema Corte, dopo aver preliminarmente ricordato che il "ricorso per Cassazione avverso i provvedimenti cautelari reali è consentito nei soli limiti derivanti dalla deduzione della violazione di legge, secondo quanto previsto dall'art. 325 c.p.p., comma 1", ha richiamato il recente orientamento giurisprudenziale (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 37196/2014) emerso sul punto, secondo cui "il gestore di un esercizio commerciale è responsabile del reato di cui all'art. 659 c.p., comma 1, per i continui schiamazzi e rumori provocati dagli avventori dello stesso, con disturbo delle persone", atteso che la qualità di titolare della gestione di un esercizio pubblico comporta l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare che le condotte degli avventori del locale non siano in contrasto con le norme concernenti la polizia di sicurezza. Pertanto, prosegue la Corte, affinché "l'evento possa essere addebitato al gestore dell'esercizio commerciale è necessario che esso sia riconducibile al mancato esercizio del potere di controllo e sia quindi collegato da nesso di causalità con tale omissione".

Più precisamente, al riguardo, la Corte distingue a seconda che gli schiamazzi avvengano all'interno ovvero all'esterno dell'esercizio. Nel primo caso, non c'è dubbio che il gestore ha un potere di azione maggiore, potendo intervenire più incisivamente per impedire comportamenti rumorosi, ricorrendo, ove necessario, al cosiddetto ius excludendi (chiamare le Autorità, accompagnare fuori dal locale le persone più moleste, ecc.) in danno di coloro che, con il loro comportamento, realizzino le molestie.

Nell'ipotesi, invece, come quella in esame, in cui il disturbo da parte degli avventori dell'esercizio pubblico avvenga all'esterno del locale, la responsabilità del gestore è configurabile "solo se vengono forniti elementi atti ad evidenziare l'omesso potere di controllo dello stesso e che a tale omissione sia riconducibile la verificazione dell'evento"(come del resto aveva statuito la stessa sezione III con la sentenza 37196/2014).

Orbene, nel caso di specie, la Corte osserva come il titolare si sia concretamente attivato per evitare che si verificassero i lamentati disturbi alla quiete pubblica al di fuori del locale da lui gestito, attraverso l’esposizione di cartelli per dissuadere i clienti dal tenere comportamenti rumorosi al di fuori dell’esercizio e persino adibendo suoi collaboratori ad attività analoghe di avviso e controllo per evitare situazioni di disturbo; di conseguenza, il ricorrente non può essere considerato responsabile dei rumori molesti provocati all’esterno del proprio locale, per aver fatto quanto nella sua disponibilità per impedire tale situazione.

La sentenza in commento, lo si ribadisce, è in netta controtendenza rispetto all'orientamento indicato dalla stessa Corte di Cassazione nel 2004 (Cass. pen. n. 45484/2004), in base al quale in materia di schiamazzi notturni causati dagli avventori di un bar era dovere del titolare "impedire condotte contrastanti con le norme relative alla polizia di sicurezza, mediante il ricorso all’autorità".

La Cassazione ora, invece, dà seguito ad una giurisprudenza che sta rivalutando la posizione dei gestori di pubblici esercizi nei confronti degli schiamazzi esterni al locale provocati dagli avventori, in base all’art. 659, comma 1 del codice penale, in quanto si circoscrive la responsabilità dell’esercente ai soli casi in cui lo stesso non si sia assolutamente attivato per impedire i comportamenti molesti dei propri avventori. Questo perché effettivamente il potere coercitivo dell’esercente nei confronti dei clienti al di fuori del locale è pressoché nullo in caso di rifiuto degli stessi a mantenere un comportamento silenzioso e, pertanto, il titolare non può essere punito al posto di coloro che concretamente tengono la condotta molesta.

Per cui, con la sentenza de qua, un’indicazione precisa c’è per evitare di finire sotto accusa: basta che il gestore ponga i cartelli in maniera ben visibile.

Non solo: per la III Sezione Penale della Cassazione non è neanche lecito il sequestro dell’intero locale per il rumore dell’impianto di amplificazione, in quanto il sequestro deve essere limitato esclusivamente all'impianto stesso.

fonte: www.altalex.com//Gestore di un bar non responsabile per gli schiamazzi esterni al suo locale

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