Il reato (articolo 187 del codice della strada) di guida in stato di alterazione psicofisica dipende dall’assunzione di sostanze e non dalla condotta di guida tenuta dopo averle assunte. Perciò, si deve provare non solo che l'automobilista si sia drogato, ma anche che abbia guidato in uno stato di alterazione dovuto agli stupefacenti. Tuttavia, la nozione di alterazione cui fa riferimento l’art. 187 c.d.s. richiede l’accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall’assunzione di sostanze stupefacenti. Lo afferma la Cassazione nella sentenza 16387/15, depositata il 20 aprile.
Il caso
La Corte d’appello di Milano condanna un imputato per il reato di guida in stato di alterazione psicofisica correlata all’uso di sostanze stupefacenti. Mentre era alla guida della sua macchina, era stato fermato per un controllo e, trovato in possesso di 11 involucri di cocaina, era stato constatato il suo stato di evidente alterazione. Dopo che l'uomo si era sottoposto volontariamente agli accertamenti, veniva rilevata nelle urine la presenza di cocaina. L’automobilista ricorre in Cassazione, rilevando che, nonostante non ci siano dubbi sull’accertata presenza di sostanze stupefacenti, non è stata provata la guida in condizioni psicofisiche alterate.
La Cassazione sottolinea che il reato è integrato dalla condotta di guida in stato di alterazione psicofisica determinato dall’assunzione di sostanze e non dalla condotta di guida tenuta dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti. Perciò, si deve provare non solo la precedente assunzione di sostanze, ma anche che l’agente abbia guidato in uno stato di alterazione dovuto agli stupefacenti. Per verificare se c'è il reato servono un accertamento tecnico-biologico ed alte circostanze che dimostrino la situazione di alterazione. Tuttavia, la nozione di alterazione cui fa riferimento il codice della strada richiede l’accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall’assunzione di sostanze stupefacenti.
Nel caso, i giudici di merito hanno correttamente rilevato che non era richiesto che lo stato di alterazione si palesasse con atti di guida particolari, ritenendo sufficienti, come indici della conduzione del veicolo fuori dalle condizioni normali, il nervosismo e lo stato di agitazione manifestati dall’imputato agli agenti durante il controllo. Il quadro sintomatico era poi conforme all’esito positivo degli accertamenti sulle urine, eseguite 6 ore dopo, che avevano dimostrato la presenza di una percentuale rilevante di cocaina. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La guida è normale, ma lo stato di agitazione tradisce il guidatore che ha assunto cocaina - La Stampa
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mercoledì 22 aprile 2015
La guida è normale, ma lo stato di agitazione tradisce il guidatore che ha assunto cocaina
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