venerdì 24 aprile 2015

Al banco del pesce la moglie del proprietario beffa un compratore, dandogli meno merce di quella pagata. Condannato il commerciante

Bilancia ‘taroccata’ per il negozio del pescivendolo. Così il compratore si ritrova, nella busta della spesa, prodotti ittici in quantità nettamente inferiore a quella dichiarata dal venditore. Protagonista della vicenda, così come ricostruita, è, però, non solo il proprietario dell’esercizio commerciale, bensì la moglie, la quale ha consegnato materialmente la merce. Ciò nonostante, è proprio il titolare della pescheria a essere ritenuto responsabile. Consequenziale, per lui, la condanna per frode commerciale (Cassazione, sentenza 14257/15).

Punto di svolta, nella battaglia giudiziaria, è la decisione in appello: il commerciante viene condannato «alla pena di 15 giorni di reclusione» però «condizionalmente sospesa». Viene ribaltata completamente l’ottica adottata in primo grado, laddove l’uomo, titolare di una pescheria, era stato liberato dall’accusa di aver truffato un compratore, vendendogli « prodotti ittici in quantità inferiore a quella dichiarata». Per il commerciante, però, è stato trascurato un particolare non secondario: a consegnare la merce «all’acquirente» era stata la moglie, la quale, spiega l’uomo, «all’interno dell’esercizio commerciale svolgeva soltanto le pulizie». Di conseguenza, «la presenza» della donna «al ‘bancone’ doveva ritenersi», sempre secondo l’uomo, «del tutto occasionale e frutto di autonoma iniziativa». Ma tale visione, ribattono i giudici, non è assolutamente accettabile. Per una ragione semplicissima: la donna – la cui «condotta» è acclarata – ha «comunque agito nell’ambito di un rapporto di collaborazione» col marito, «a prescindere dal titolo giuridico ravvisabile o delle mansioni svolte abitualmente (pulizie o vendita)».

E' impensabile sostenere che «la donna si sarebbe discostata dalle disposizioni ricevute» dal marito, «agendo in modo del tutto autonomo». Quindi, c'è la «responsabilità penale» dell’uomo. Anche tenendo presente, concludono i giudici, che «in un piccolo esercizio commerciale, gestito», come in questo caso, «direttamente dal titolare e da un familiare, la responsabilità» del proprietario deve «essere ritenuta anche se l’acquirente non ha identificato compiutamente l’autore materiale della vendita», soprattutto perché «sul proprietario grava l’obbligo di impartire ai propri dipendenti precise disposizioni di leale e scrupoloso comportamento commerciale e di vigilare sull’osservanza» di quelle regole.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Al banco del pesce la moglie del proprietario beffa un compratore, dandogli meno merce di quella pagata. Condannato il commerciante - La Stampa

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