Il Tribunale di Roma condanna una società al pagamento a favore del lavoratore (che ha mansioni di pizzaiolo) di una somma a titolo di differenze retributive ed indennità risarcitoria, perchè sono state accertate la natura subordinata del rapporto di lavoro e l'illegittimità del licenziamento disciplinare, assunto in violazione della procedura prevista dallo Statuto dei lavoratori. La Corte d’appello, invece, nega che il rapporto di lavoro del pizzaiolo potesse avere natura subordinata. Il lavoratore propone ricorso in Cassazione.
Dal contratto di lavoro sottoscritto dalle parti, il rapporto è formalmente una collaborazione. Dal punto di vista sostanziale però l’impegno contrattuale obbliga il lavoratore alla prestazione lavorativa quale pizzaiolo «per 6 ore al giorno, per 6 giorni settimanali, in modo assiduo e continuativo, con retribuzione fissa di euro 1400 al mese». Dalla previsione di tali elementi è inevitabile desumere la natura subordinata del rapporto.
La Cassazione (sentenza 7024/15) ribadisce che l’elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell’organizzazione aziendale. Altri elementi, quali l’assenza di rischio, la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario e la forma della retribuzione, sono importanti ma non decisivi, perchè costituiscono indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevelare sulla contraria volontà manifestata dalle parti che risulti incompatibile con il concreto assetto del rapporto.
Inoltre, la Corte aggiunge la considerazione che «alcuni lavori non possono che svolgersi con modalità di subordinazione, essendosi affermata con riferimento alle prestazioni rese da un lavoratore come cameriere ai tavoli di un ristorante, la rilevanza quali indici di subordinazione dell’assenza del rischio economico per il lavoratore, dell’osservanza di un orario e dell’inserimento nell’altrui organizzazione produttiva». Nel caso, in relazione all’ordinaria attività di pizzaiolo, è difficile configurare un contratto di collaborazione, proprio per la natura e le caratteristiche dell’attività lavorativa concreta. Per questi motivi, la Cassazione cancella la sentenza impugnata e la rinvia alla Corte d’appello.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Il lavoro di pizzaiolo ha (inevitabilmente) natura subordinata - La Stampa
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domenica 26 aprile 2015
Il lavoro di pizzaiolo ha (inevitabilmente) natura subordinata
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