sabato 13 ottobre 2018

Aereo bloccato in pista: niente risarcimento al passeggero per il ritardo all’arrivo

Decisiva la constatazione che lo stop è stato imposto dalla torre di controllo perché la pista di decollo era bloccata a causa di un incidente che aveva coinvolto un velivolo privato. Irrilevante il fatto che il biglietto indicasse un orario di partenza antecedente all’inconveniente.
Aereo bloccato dalla torre di controllo a causa di un incidente che ha reso inservibile la pista. Inevitabile il ritardo – di oltre quattro ore – nell’arrivo a destinazione.
Legittimi i malumori dei viaggiatori.Priva di fondamento è però l’ipotesi di un risarcimento. Decisiva la constatazione che il velivolo aveva già iniziato le operazioni di rullaggio e si stava predisponendo per il decollo, quando è stato costretto a rimanere a terra.
Irrilevante il fatto che tutto ciò sia avvenuto quando era già stato superato l’orario – come da biglietto – previsto per la partenza (Cassazione, ordinanza numero 24869, sezione sesta civile).
Proteste. Viaggio infinito, in pieno agosto, sulla tratta Olbia-Firenze. Una volta giunti a destinazione, molti passeggeri si limitano alle comprensibili proteste, mentre uno, in particolare, decide di citare in giudizio la compagnia di volo, chiedendo un ristoro economico per le «oltre quattro ore di ritardo».
La domanda viene però respinta sia dal Giudice di pace che dai giudici del Tribunale: in entrambi i casi viene evidenziato che «il veicolo aveva già iniziato le operazioni di rullaggio quando venne richiamato dalla torre di controllo dell’aeroporto perché un aereo privato – alle 12.10 – aveva avuto un incidente che aveva reso inservibile la pista di decollo».
Questa osservazione viene contestata dal passeggero, il quale, tramite il proprio legale, propone ricorso in Cassazione, sottolineando che «l’aeromobile di linea venne richiamato dalla torre di controllo solo alle 12.15» mentre la partenza era prevista per le 12.
In sostanza, secondo il passeggero, «se l’aereo fosse stato puntuale, avrebbe potuto regolarmente partire, prima che si verificasse l’incidente che ha determinato il ritardo».
Ragionando in questa ottica, ovviamente, l’obiettivo è vedere sancita la responsabilità della compagnia aerea.
Orario. Centrale si rivela «l’orario di partenza segnato sul titolo di viaggio». Esso, si domandano i Giudici della Cassazione, «indica il momento in cui l’aeromobile chiude le porte ed inizia le operazioni di distacco dalla piazzuola di sosta» o, invece, «l’istante esatto in cui le ruote si staccano da terra»?
Sciogliere questo dubbio significa dare una risposta definitiva alla richiesta di risarcimento avanzata dal passeggero.
Ebbene, i magistrati osservano che «il viaggio di un aeromobile si compone di tutto il tempo in cui i passeggeri subiscono la limitazione di non poter abbandonare il mezzo», e aggiungono che «tale limitazione inizia nel momento in cui ha luogo l’imbarco». Ciò comporta, in questa vicenda, che «l’aeromobile aveva puntualmente terminato le operazioni di imbarco alle ore 12» e quindi «è stato trattenuto sulla pista di decollo a causa di un fatto fortuito (l’incidente occorso ad un altro velivolo) e non a causa del proprio colpevole ritardo».
Di conseguenza, è impossibile addebitare alla compagnia aerea le quattro ore di ritardo all’arrivo a Firenze, e viene così meno ogni presupposto per il risarcimento richiesto dal passeggero dell’aereo.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Aereo bloccato in pista: niente risarcimento al passeggero per il ritardo all’arrivo - La Stampa

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