L'insegnante che tiene un atteggiamento denigratorio nei confronti di un alunno, compiendo nei suoi confronti gesti di violenza morale o fisica, anche se considerati innocui o rivolti a scopi educativi, commette il reato di abuso di mezzi di correzione o disciplina. Tanto più se il destinatario di tali comportamenti sia un alunno con difficoltà di linguaggio. Questo è quanto si desume dalla sentenza 45736 della Cassazione, depositata ieri.
I fatti - La vicenda prende le mosse dal comportamento tenuto da un insegnante di scuola media nei confronti di un alunno della sua classe, un ragazzo dal carattere irrequieto e affetto da disturbo del linguaggio, il quale veniva abitualmente denigrato alla presenza dei suoi compagni per la sua balbuzie. Esasperati da tale situazione, i genitori del ragazzo denunciavano il docente, che veniva processato per il reato di maltrattamenti in famiglia, previsto dall'articolo 572 c.p.. In particolare, l'insegnante era accusato di tenere un atteggiamento denigratorio verso il ragazzo e di aver in una occasione colpito l'alunno con un flauto in testa in presenza dei compagni, nonché in altra occasione di aver colpito il ragazzo con uno schiaffo, impedendogli di recarsi dal preside della scuola per protestare dopo aver subito una nota disciplinare dallo stesso professore.
Per tali condotte, che avevano determinato un aggravamento del disturbo espressivo del minore, il docente veniva condannato in primo grado per il delitto di maltrattamenti, mentre in appello, i giudici riqualificavano il reato contestato nel meno grave reato di abuso di mezzi di correzione, di cui all'articolo 571 c.p.. Per la Corte d'appello, infatti, il comportamento del docente non era animato da un intento vessatorio nei confronti del ragazzo, ma risultava essere comunque denigratorio della sua persona.
Il docente non accettava però il verdetto e si rivolgeva in Cassazione, dove cerca di far capire ai giudici che, in realtà, si sarebbe trattato di comportamenti innocui, non violenti o offensivi nei confronti del ragazzo, da leggere in chiave didattica anche in relazione alla condotta insofferente e irriguardosa dello stesso alunno verso compagni e docenti.
La decisione - Per la Cassazione, tuttavia, la condanna per abuso di mezzi di correzione è legittima e ben motivata dai giudici di appello, i quali hanno correttamente valutato i fatti, accertando la condotta denigratoria dell'insegnante. Ebbene, afferma il Collegio, integra il reato ex articolo 571 c.p. il comportamento del professore che «umili, svaluti, denigri o violenti psicologicamente un alunno, causandogli pericoli per la salute, atteso che, in ambito scolastico, il potere educativo o disciplinare deve sempre essere esercitato con mezzi consentiti e proporzionati alla gravità del comportamento deviante del minore, senza superare i limiti previsti dall'ordinamento». In sostanza, chiosa la Corte, qualsiasi violenza fisica o morale, anche se minima o orientata a scopi educativi, non è consentita dall'ordinamento, pena la configurabilità del reato di abuso di mezzi di correzione o disciplina.
fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato
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venerdì 12 ottobre 2018
Insegnanti, abuso di mezzi di correzione per lo scappellotto all'alunno
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