Una persona che pubblica su un sito Internet un certo numero di annunci di vendita non ha automaticamente la qualità di «professionista». Lo ha precisato la Cgue con la sentenza 4 ottobre 2018 causa C 105/17. Tale attività può essere considerata come «pratica commerciale» se la persona agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale.
Il caso - Un consumatore ha acquistato un orologio d'occasione su una piattaforma di vendita online. Dopo aver constatato che l'orologio non presentava le caratteristiche indicate nell'annuncio di vendita, il consumatore ha espresso al venditore la propria volontà di recedere dal contratto. La venditrice, ha rifiutato di riprendere il bene dietro rimborso del prezzo. Di conseguenza, il consumatore ha presentato una denuncia presso la Commissione bulgara per la tutela dei consumatori (KZP).
Dopo aver consultato la piattaforma, la KZP ha constatato che, in data 10 dicembre 2014, otto annunci di vendita aventi ad oggetto vari prodotti erano ancora pubblicati su tale sito dalla venditrice con lo pseudonimo «eveto-ZZ».
Con decisione del 27 febbraio 2015, la KZP ha accertato che la venditrice aveva commesso un illecito amministrativo e le ha inflitto varie ammende amministrative sulla base di una legge nazionale sulla tutela dei consumatori. Secondo la KZP, la signora avrebbe omesso di indicare, in ciascuno dei suddetti annunci, il nome, l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica del professionista, il prezzo totale del bene messo in vendita comprensivo delle imposte, le condizioni di pagamento, di consegna e di esecuzione, il diritto del consumatore di recedere dal contratto di vendita a distanza, le condizioni, il termine e le modalità di esercizio di tale diritto, nonché la menzione dell'esistenza di una garanzia legale di conformità dei prodotti venduti.
La venditrice ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi agli organi giurisdizionali bulgari adducendo di non avere la qualità di «professionista» e che le disposizioni della legge bulgara non erano pertanto applicabili. In tale contesto il Tribunale amministrativo di Varna, Bulgaria chiede alla Corte di giustizia se una persona che pubblica, su un sito Internet, un numero relativamente elevato di annunci per la vendita di beni di valore significativo possa essere qualificata come «professionista» ai sensi della direttiva sulle pratiche commerciali sleali.
La decisione - Con la sua sentenza odierna, la Corte dichiara, anzitutto, che, per poter essere qualificata come «professionista», ai sensi della direttiva, è necessario che la persona interessata agisca «nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale» oppure in nome o per conto di un professionista.
La Corte precisa, poi, che il senso e la portata della nozione di «professionista» devono essere determinati rispetto alla nozione di «consumatore», la quale designa ogni privato non impegnato in attività commerciali o professionali.
La Corte rileva, a tal riguardo, che spetta al giudice nazionale stabilire, caso per caso, sulla base di tutti gli elementi di fatto di cui dispone, se una persona fisica, come la venditrice, abbia agito nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, verificando, in particolare, se la vendita sia stata effettuata in modo organizzato, se essa abbia carattere di regolarità o fini di lucro, se l'offerta sia concentrata su un numero limitato di prodotti, nonché esaminare lo status giuridico e le competenze tecniche del venditore.
Inoltre, per ritenere che l'attività in questione costituisca una «pratica commerciale», il giudice nazionale deve verificare che tale attività, da un lato, provenga da un «professionista» e, dall'altro, consista in un'azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale «direttamente connessa alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori».
Alla luce di tali considerazioni, la Corte conclude che una persona fisica, che pubblica su un sito Internet, contemporaneamente, un certo numero di annunci per la vendita di beni nuovi e d'occasione, deve essere qualificata come «professionista» e una siffatta attività costituisce «pratica commerciale» soltanto qualora tale persona agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale.
fonte:Cassa Forense - Dat Avvocato
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
sabato 6 ottobre 2018
Pubblicare su internet una serie di annunci di vendita non qualifica automaticamente come professionista
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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