La Suprema Corte ricorda che per determinare l’ammontare dell’assegno di mantenimento per il figlio è necessario compiere un’indagine comparativa delle condizioni reddituali ed economiche di entrambi i genitori, oltre a tenere conto delle concrete esigenze del minore.
Il caso. La Corte d’appello di Brescia ha disposto l’affidamento condiviso del minore nato in assenza di matrimonio tra i genitori e ha posto a carico del padre un assegno di mantenimento di 1.500 euro mensili. Avverso tale provvedimento il padre ha presentato ricorso per cassazione.
Criteri per determinare l’assegno di mantenimento per i figli. Osserva la Suprema Corte che il codice civile non detta un criterio automatico per la determinazione dell’ammontare dei contributi che entrambi i genitori devono versare per adempiere all’obbligo di mantenimento dei figli, ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione che deve tenere conto non solo dei redditi ma anche di ogni altra risorsa economica e della capacità di svolgere un’attività professionale o domestica, sulla base di un’indagine comparativa delle condizioni dei due obbligati. A tale criterio si ispira anche la normativa con specifico riferimento ai figli nati fuori dal matrimonio, come in questo caso.
D’altra parte, è necessario tenere conto del fatto che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole contenuto nell’art. 147 c.c., vincola i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma «estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, all’opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura ed educazione».
La ricchezza del padre non giustifica di per sé la modifica dell’assegno. Secondo gli Ermellini, il decreto emesso dalla Corte d’appello nel caso di specie non rispetta i principi citati in quanto il giudice si è limitato, per quanto riguarda le esigenze del minore, ad affermare del tutto genericamente l’impossibilità di «quantificare con precisione aritmetica le esigenze di un bambino che viva in ambienti familiari particolarmente benestanti» e la conseguente necessità di fare riferimento a un criterio equitativo.
D’altra parte, in merito alle condizioni patrimoniali dei genitori, la Corte si è limitata ad un altrettanto generico riferimento «alle oltremodo consistenti risorse reddituali e patrimoniali» del padre,reputando congruo, solamente sulla base di questa asserzione, rideterminare l’assegno di mantenimento nei confronti del figlio.
Poiché, pertanto, la motivazione sul punto è insufficiente, la Suprema Corte accoglie il ricorso del padre.
Fonte: www.ilfamiliarista.it/La ricchezza del padre non giustifica l’aumento dell’assegno per il figlio - La Stampa
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sabato 20 ottobre 2018
La ricchezza del padre non giustifica l’aumento dell’assegno per il figlio
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