È nullo l'accertamento con cui il fisco contesta i ricavi in nero al prestanome dell'azienda. Solo l'effettivo gestore risponde di fronte all'Erario del reddito d'impresa. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 26414 del 19 ottobre 2018, ha accolto il ricorso del contribuente annullando l'atto impositivo. La difesa dell'uomo, con una tesi che è risultata vincente, ha escluso che sui ricavi non dichiarati vi potesse essere una qualunque responsabilità del mero prestanome. Gli Ermellini, con una decisione destinata a far discutere, hanno chiarito la portata dell'articolo 37 del dpr 600 del 1973. Per il Collegio, infatti, la disposizione ha la finalità di fondare la pretesa nei confronti dell'interponente, ma non dispone in ordine alla correlativa pretesa nei confronti dell'interposto. La norma è coerente con il sistema, in quanto ha la funzione di attribuire l'onere del pagamento delle imposte nei confronti di chi è l'effettivo titolare dei redditi. L'interposto non è soggetto passivo di imposta, in quanto non ha il possesso dei redditi, e ciò è il significato del principio di capacità contributiva, oltre che di quanto previsto dall'art. 1 del dpr n. 917/1986 (secondo cui il presupposto dell'imposta sui redditi delle persone fisiche è il possesso del reddito). Una previsione normativa che avesse avuto l'intento di aggiungere alla responsabilità dell'interponente anche quella dell'interposto avrebbe dovuto chiaramente esprimere tale volontà legislativa (vedi, per esempio, in materia di Iva l'art. 60-bis del dpr 633/1972, che aggiunge all'obbligo del cedente anche quello del cessionario). Ma non basta. Per gli Ermellini, la norma, al comma quarto, ha una funzione di favore nei confronti dell'interposto, nel senso che questi può chiedere il rimborso di quanto versato, pur non essendo tenuto, anche se nei limiti di quanto accertato e recuperato nei confronti dell'interponente. Ora si è chiuso il sipario sulla vicenda. La Cassazione ha accolto nel merito il ricorso del contribuente. Di diverso avviso la procura generale del Palazzaccio che, nella sua requisitoria, ha chiesto al Collegio di legittimità di confermare l'avviso di accertamento.
fonte:Il prestanome non risponde al fisco dei ricavi in nero - ItaliaOggi.it
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sabato 20 ottobre 2018
Il prestanome non risponde al fisco dei ricavi in nero
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
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