venerdì 26 ottobre 2018

Il furto della bici del figlio non legittima la violenza dal padre

Condanna definitiva per un uomo, colpevole di lesioni personali ed esercizio arbitrario e violento delle proprie ragioni. Respinta la tesi difensiva, secondo cui il comportamento tenuto dall’uomo era legittimo in quanto finalizzato porre rimedio alla lesione di un diritto.
Ha aggredito un ragazzino prendendolo letteralmente a calci. E ha giustificato questo suo comportamento col diritto-dovere di riappropriarsi della bicicletta rubata al figlio.
La linea difensiva non può reggere, ribattono i Giudici della Cassazione, confermando la condanna dell’uomo, colpevole di “lesioni personali” ed “esercizio arbitrario e violento delle proprie ragioni”. Impossibile sostenere la tesi della “violenza legittima” (Cassazione, sentenza n. 47512/2018, Sezione Quinta Penale, depositata oggi).
Violenza legittima? Una volta ricostruito il bruttissimo episodio, l’uomo viene condannato prima in Tribunale e poi in Corte d’Appello. Accertato, difatti, che egli si sia «fatto ragione da sé» per esercitare un presunto «diritto», cioè recuperare la bicicletta rubata al figlio, e abbia per questo motivo «colpito con calci allo stomaco e alla testa» un ragazzino – il presunto ladro –, «cagionandogli lesioni personali» consistite in «una contusione».
Secondo l’uomo, però, «la condotta» da lui tenuta «non era arbitraria», anche perché «riteneva di aver subito la lesioni di un diritto» e «aveva dapprima reclamato verbalmente la bicicletta» di proprietà del figlio.
In sostanza, «si tratta di violenza reintegrativa, perciò lecita», spiega il legale dell’uomo, dinanzi ai Giudici della Cassazione. Questi ultimi però respingono nettamente tale visione, ribattendo che «l’ordinamento non riconosce l’ipotesi di violenza legittima, al di fuori delle situazioni di necessità», che si riferiscono a pericoli estremi e non certo alla necessità del genitore di adoperarsi per recuperare la bicicletta rubata al figlio.
Confermata perciò la condanna dell’uomo, colpevole di «lesioni personali» perché, spiegano i magistrati, «la contusione costituisce malattia, in quanto alterazione anatomica e funzionale dell’organismo».
Esclusa legittimamente, infine, l’ipotesi della «non punibilità», collegata dall’uomo al «modico valore della bici»: su questo fronte i giudici sottolineano «la personalità aggressiva dell’uomo» e «la sua abitualità ai comportamenti violenti, attestata da alcuni precedenti per lesioni personali».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/Il furto della bici del figlio non legittima la violenza dal padre - La Stampa

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