venerdì 26 ottobre 2018

Vaccino antipolio, per danni permanenti indennizzi senza limiti di tempo

La legge sui “vaccini obbligatori” dello scorso anno (n. 119/2017) ha finalmente dato copertura universale a chi ha subito danni dalla somministrazione del vaccino antipolio. Erano infatti rimaste scoperte le menomazioni derivanti da vaccinazioni eseguite prima del 1959, anno in cui era stata approvata una legge che promuoveva l'integrale copertura della popolazione, senza però rendere l'antipolio obbligatoria (l'obbligo arriverà solo nel '66). Nel 1998 un intervento della Corte costituzionale aveva assicurato copertura anche al periodo '59-'66 bocciando la legge 210 del 1992 – istitutiva dell'indennizzo per chiunque fosse incorso in complicanze irreversibili a seguito di vaccinazione obbligatorie – proprio nella parte in cui non ricomprendeva l'antipolio che sebbene non prevista come obbligatoria era stata comunque al centro di una campagna vaccinale. Rimaneva dunque ancora scoperto il periodo precedente. In sede di conversione del Dl 73/2017, la legge n. 119/2017 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci) ha aggiunto l'articolo 5-quater (Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni) che ha introdotto nell'ordinamento una «disposizione di chiusura che estende la tutela prevista dalla legge n. 210 a tutte le vaccinazioni indicate nell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 73, tra le quali risulta inclusa la vaccinazione antipoliomielite». Il chiarimento arriva dalla decisione n. 27101/2018 della Cassazione che ha respinto il ricorso del Ministero della Salute nei confronti di una donna vaccinatasi nel lontano 1961 ma che aveva avuto contezza del nesso tra la “paralisi infantile” e il vaccino antipolio soltanto nel 2009. Per la Cassazione la domanda di indennizzo proposta in quello stesso anno deve considerarsi tempestiva in quanto a seguito della legge del 2017, che ha riconosciuto la tutela indennitaria a tutti danneggiati da vaccinazione anti poliomielitica non obbligatoria, la proponibilità della domanda deve ricondursi nell'alveo della norma generale e del termine triennale di decadenza.
Il tema dell'estensione degli indennizzi anche ai casi in cui lo Stato si è limitato a promuovere determinati vaccini, si è via via rafforzato nella giurisprudenza costituzionale fino alla decisione 268/2017 che ha affermato il diritto all'indennizzo anche per il vaccino antinfluenzale. Secondo la Consulta, infatti, «nella prospettiva incentrata sulla salute quale interesse anche obiettivo della collettività non vi è differenza, qualitativa, tra obbligo e raccomandazione per essere l'obbligatorietà del trattamento vaccinale semplicemente uno degli strumenti, a disposizione delle autorità sanitarie pubbliche, per il perseguimento della tutela della salute collettiva, al pari della raccomandazione». Per cui, con riferimento alle vaccinazioni raccomandate, «in presenza di diffuse e reiterate campagne di comunicazione a favore dei trattamenti vaccinali, si sviluppa un naturale affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie, il che rende la scelta individuale, di aderire alla raccomandazione, di per sé obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell'interesse collettivo» e dunque «sul piano degli interessi garantiti dagli artt. 2, 3 e 32 Cost., è giustificata la traslazione in capo alla collettività, anch'essa obiettivamente favorita dalle scelte individuali, degli effetti dannosi che eventualmente da queste conseguano».

fonte:Cassa Forense - Dat Avvocato

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