L'assenza di rimesse solutorie non esclude l'interesse del correntista a ricorrere contro clausole illegittime su interessi anatocistici. Per la Cassazione nel rapporto con la banca è sempre sussistente l'interesse del correntista alla corretta regolamentazione del conto e del rapporto di credito bancario connesso. Quindi, come chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 21646 depiositata ieri, se sul fido bancario è prevista un'illegittima applicazione di interessi anatocistici il cliente della banca ha un interesse concreto a far dichiarare l'espunzione delle relative clausole contrattuali anche se non ha effettuato rimesse solutorie ma solo ripristinatorie del fido. La mancanza di versamenti solutori, rispetto alla domanda di ripetizione di indebito non può esimere il giudice dall'accertare le nullità contrattuali e la rideterminazione del saldo.
fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato
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giovedì 6 settembre 2018
Banche, contro illegittimo anatocismo sempre possibile agire in giudizio

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