martedì 4 settembre 2018

Agenzia delle Entrate, le ferie sono finite. Anche per gli avvisi bonari

Dal 5 settembre ripartono i termini concessi per il pagamento delle somme dovute da avvisi bonari e per la trasmissione di atti e documenti all'Amministrazione finanziaria. Se fosse pervenuto, infatti, un avviso bonario nel corso del periodo tra l'1/08 e il 4/09, il termine scadrebbe il prossimo 4/10, dovendosi considerare lo stesso decorrente dal 5 settembre, mentre se fosse pervenuto il 30/7, il termine scadrebbe il 3/10.
Questi i corretti termini, in applicazione delle disposizioni contenute nel comma 17, dell'art. 7-quater, dl 193/2016 (avvisi bonari) e nel comma 11-bis, dell'art. 37, dl 223/2006 (deposito atti e documenti).
È pur vero però che l'Agenzia delle entrate, di concerto con quella per la riscossione e il ministero dell'economia e delle finanze, con il comunicato del 3 agosto scorso ha avvisato di aver sospeso la notifica di più di un milione tra cartelle, avvisi di liquidazione, richieste di documentazione e lettere di «compliance».
Nello stesso comunicato, però, veniva anche confermata la notifica di tutti gli atti cosiddetti inderogabili e che dovranno, quindi, essere comunque inviati.
La notifica di tutti i documenti «congelati», riprendeva il comunicato, riapre al termine delle settimane di sospensione, durante le quali, comunque, le attività ordinarie delle strutture di entrambe le agenzie sono proseguite senza interruzioni.
Quindi, facendo il punto sui diversi termini, abbiamo una sospensione dei termini processuali che va dall'1/08 al 31/08 di ogni anno, una sospensione degli adempimenti fiscali e dei pagamenti in scadenza dall'1/08 al 20/08 che potevano essere eseguiti entro quest'ultimo giorno, senza alcuna maggiorazione, tenendo conto dell'ulteriore provvedimento (dpcm 10/08/2018) per la rimodulazione delle rate dei titolari di partita Iva e, ai sensi del comma 17, dell'art. 7-quater, dl 193/2016, una sospensione per il pagamento delle somme dovute in base all'emissione di avvisi bonari, di cui agli articoli 2 e 3, dlgs 462/1997 e comma 412, art. 1, legge 311/2004 (liquidazione automatica, controlli formali e tassazione separata) e una sospensione, ai sensi del comma 11-bis, dell'art. 37, dl 223/2006, dei termini di trasmissione di atti e documenti dall'1/08 al 4/09 di ogni anno, con l'unica eccezione di quelli relativi ai rimborsi Iva e agli accessi.
Quindi, per i pagamenti da modello «F24» per tasse e altro si tratta di un mero spostamento del termine, nella considerazione, come detto, che per i soggetti con partita Iva sono state rimodulate le rate, per una sovrapposizione della prima e della seconda al 20/08, con la possibilità di eseguire i versamenti rateizzati al 20 agosto, 17 settembre, 16 ottobre e 16 novembre, al posto delle cinque rate previste dal precedente regime, scadenti il 20 agosto (prima e seconda rata), il 17 settembre, il 16 ottobre e il 16 novembre.
Trattandosi, per il resto, di una vera e propria sospensione, si rendono applicabili i criteri previsti anche per la sospensione processuale, con la conseguenza che se il termine di pagamento, per esempio dell'avviso bonario con la possibile riduzione delle sanzioni, dovesse iniziare a decorrere nel periodo dall'1/08 al 4/09, l'inizio della decorrenza deve essere differita a partire dalla fine di detto periodo.
Quindi, per esempio, se fosse pervenuto un avviso bonario (ma l'arrivo, come detto, è stato scongiurato dalla stessa Agenzia delle entrate con il comunicato del 3/08/2018) il 10/08 scorso, il pagamento con applicazione delle sanzioni ridotte, stante il termine prescritto di trenta giorni, sarebbe automaticamente postergato al 4 ottobre prossimo, per la decorrenza dal 5/09 (stop fino al 4/09), poiché è da tale data che i contribuenti debbono contare la decorrenza dei citati trenta giorni.

fonte: Le ferie sono finite. Anche per gli avvisi bonari - ItaliaOggi.it

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