sabato 15 settembre 2018

Utenze, il contatore non fa piena prova dei consumi

Nei rapporti di utenza, nel caso in cui l'utente contesti i consumi addebitati in bolletta, il gestore non può fondare il suo diritto di credito sulle indicazioni del contatore, ma deve dimostrare il corretto funzionamento dello stesso e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta. In difetto di una valida prova sul punto, la richiesta di pagamento deve essere rigettata perché contenuta in documenti formati unilateralmente dal gestore. Questo è quanto emerge dalla sentenza 763/2018 del Tribunale di Latina.
I fatti - La controversia ha ad oggetto il mancato pagamento delle bollette per l'erogazione del servizio idrico con tipologia d'uso domestico, nel periodo compreso tra il 2005 e il 2012, da parte di una signora, la quale abitava in un appartamento di circa 60 metri quadri con le sue due figlie. Dopo diversi solleciti, diffide, riduzioni del flusso idrico per morosità e interventi di chiusura del servizio, la società somministratrice citava in giudizio la signora chiedendo il pagamento della somma complessiva tra consumi, spese e interessi pari a circa 8 mila euro. La signora, dal canto suo, contestava l'importo di quanto da lei dovuto, in considerazione delle modeste dimensioni della casa, oltre al fatto che «i punti di erogazione dell'acqua erano rappresentati da due unici rubinetti, di cui uno in bagno e uno in cucina, anche considerate le sua condizioni economiche disagiate che le impedivano di sprecare l'acqua».
La decisione - Il Tribunale alla luce delle risultanze probatorie rigetta la domanda della società somministratrice, ritenendo non raggiunta la prova del quantum effettivamente dovuto dalla signora. Il giudice sottolinea che, fermo restando l'effettività dell'erogazione del servizio, la società non ha fornito alcuna prova circa l'entità dei consumi. L'attrice, infatti, si è limitata a fornire la fattura, elaborata sulla base delle indicazioni del contatore. Tale documento però non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma al massimo può costituire un mero indizio. Le indicazioni del contatore, cioè, non possono risolversi «in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta».
Ciò significa, spiega il Tribunale, che «a fronte delle contestazioni svolte dall'utente in merito alla effettività dei consumi contabilizzati, la somministrante avrebbe dovuto dimostrare la effettività e la congruità degli stessi rispetto a quelli fatturati». Ciò, tuttavia, non è avvenuto, dovendosi quindi applicare al caso di specie l'articolo 2712 del codice civile, secondo cui la riproduzione o la rappresentazione di fatti o cose mediante l'utilizzazione di particolari procedimenti tecnici, tra cui rientrano anche i contatori dell'energia elettrica, del servizio telefonico, del gas, dell'acqua, ecc., forma piena prova solo se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità. D'altra parte, conclude il giudice, l'importo contestato appare inverosimile «sulla base delle dimensioni dell'immobile e degli occupanti, nonché sulla base del tipo di consumo domestico».

fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato

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