domenica 16 settembre 2018

Omesso versamento di ritenute, applicabile la particolare tenuità

Deve essere assolto per particolare tenuità del fatto l'imprenditore che ometta di versare le ritenute per un importo di poco superiore a 10 mila euro.
E' quanto emerge dalla sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione del 3 settembre 2018, n. 39413.
Il caso vedeva un imprenditore essere condannato per il delitto di cui all'art. 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla l. 11 novembre 1983, n. 638, per aver omesso di versare all'INPS le ritenute assistenziali e previdenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti di varie mensilità dell'anno 2010.
L'art. 131-bis c.p., stabilisce che nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore al massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, comma 1, c.p., l'offesa sia di particolare tenuità e il comportamento risulti non abituale. L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando l'autore abbia agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o abbia adoperato sevizie o ancora abbia approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa o quando la condotta abbia cagionato o da essa siano derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. Il comportamento deve ritenersi abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali o reiterate.
Nel caso di specie è ben possibile che le diverse mensilità consentano di integrare un unico reato, che si consuma solo nel momento in cui si raggiunga la soglia di punibilità di 10.000 euro annui. Si tratta, infatti, di una fattispecie criminosa connotata da una progressione criminosa nel cui ambito, superato il limite di legge, le ulteriori omissioni consumate nel corso del medesimo anno si atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata, la cui definitiva cessazione coincide con la scadenza del termine previsto per il versamento dell'ultima mensilità, ovvero con la data del 16 gennaio dell'anno successivo (Cass. pen., Sez. III, 20 ottobre 2016, n. 649).
La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto è certamente applicabile ai reati di omissione di versamenti contributivi, per i quali il legislatore abbia fissato una soglia di punibilità, solo se gli importi omessi superino di poco l'ammontare di tale soglia, considerato che il grado di offensività che integra il reato è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale (Cass. pen., Sez. III, 3 ottobre 2017, n. 3292).
Ciò premesso deve essere censurata la motivazione dei giudici di merito che ha ancorato il diniego della causa di non punibilità in oggetto alla mera pluralità delle mensilità interessate, senza alcuna verifica del momento in cui si sia verificato il superamento della soglia di punibilità e, soprattutto, dell'effettiva entità dello stesso.

Fonte: Omesso versamento di ritenute, applicabile la particolare tenuità | Altalex

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