sabato 29 settembre 2018

Depenalizzato il falso su assegno non trasferibile

Il falso su un assegno bancario con clausola di non trasferibilità è da considerare depenalizzato e soggetto solo a sanzione amministrativa. Rimane invece reato il falso su assegni che possono essere trasmessi attraverso girata. Lo chiariscono le Sezioni unite penali della Cassazione con la sentenza numero 40256 depositata il 10/09/2018. La pronuncia scioglie il nodo del trattamento punitivo da attribuire alle diverse fattispecie. Per le Sezioni unite, con l’entrata in vigore all’inizio del 2016 dell’ultimo intervento di depenalizzazione (decreto legislativo numero 7 del 2016) la politica giudiziaria ha iniziato una nuova strada all’insegna dell’arretramento del diritto penale che ha come conseguenza la tasformazione di alcuni reati (a tutela della fede pubblica, dell’onore e del patrimonio) in illeciti civili ai quali applicare un regime sanzionatorio che vede aggiungersi misure pecuniarie punitive inflitte dal giudice civile alla sanzione riparatoria del risarcimento del danno. La sentenza nel delineare l’area del penalmente rilevate osserva che l’articolo 491 del Codice penale che punisce, tra l’altro, la trasmissione dei titoli di credito, vede come bene tutelato quello della fede pubblica, con la messa in pericolo della fiducia di un numero indeterminato di persone sull’autenticità del documento; nello stesso tempo la ratio della copertura penale è strettamente collegata con il maggiore pericolo di falsificazione che accompagna il regime di circolazione dei titoli che possono essere trasmessi attraverso girata. «La libera trasferibilità - avvertono le Sezioni unite - in proprietà del titolo mediante semplice trasmissione del possesso dello stesso o apposizione di girata sull’assegno si configura, pertanto, come elemento essenziale del reato ex articolo 491 del Codice penale e, per converso, la clausola che limiti la circolazione del titolo esclude la rilevanza penale del fatto». E non si tratta, nella valutazione della Cassazione, di una distinzione che può essere minata da elementi di irragionevolezza anche alla luce della nuova disciplina antiriciclaggio: gli effetti della clausole di non trasferibilità restano infatti gli stessi e cioè il divieto di circolazione dell’assegno, con la previsione eccezionale della girata per l’incasso a favore di un banchiere, che può essere compresa se solo si tiene conto della volontà di vietare al portatore l’onere di una riscossione diretta. Le Sezioni unite hanno così annullato la condanna inflitta per falsificazione di un assegno non trasferibile di 10mila euro; non trasferibilità peraltro prevista dalla disciplina di cont rasto al riciclaggio per tutti gli assegni da 10mila euro in poi.

fonte:Depenalizzato il falso su assegno non trasferibile | Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense

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