domenica 16 settembre 2018

Obbligo di Rc-auto per il veicolo inutilizzato fermo su un terreno privato

Un veicolo che non sia stato ritirato ufficialmente dalla circolazione e che sia idoneo a circolare deve essere coperto da un'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli anche se il suo proprietario, non avendo più intenzione di guidarlo, ha scelto di lasciarlo stazionato su un terreno privato. Lo ha deciso la Cgue con la sentenza 4 settembre 2018 nella causa C-80/17. I giudici hanno precisato inoltre che gli Stati membri possono prevedere che, qualora la persona soggetta all'obbligo di stipulare un'assicurazione della responsabilità civile per il veicolo coinvolto in un sinistro non abbia adempiuto tale obbligo, l'organismo di indennizzo nazionale possa rivalersi contro tale persona, quand'anche essa non sia civilmente responsabile dell'incidente.
Il caso – Una signora proprietaria di un autoveicolo immatricolato in Portogallo per ragioni di salute, aveva cessato di guidarlo e lo aveva lasciato stazionato nel cortile di casa, senza peraltro avviare il procedimento per il ritiro ufficiale dalla circolazione. Nel novembre 2006, il figlio della signora ha preso il veicolo senza l'autorizzazione e all'insaputa della madre. Il veicolo è uscito di strada, causando il decesso del figlio della proprietarie dell'auto e quello di altre due persone che si trovavano a bordo come passeggeri. La proprietaria non aveva stipulato, alla data dell'incidente, un'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di tale veicolo (assicurazione per la responsabilità civile autoveicoli). Il Fundo de Garantia Automóvel (Fondo di garanzia automobilistica, Portogallo) ha indennizzato gli aventi diritto dei passeggeri per i danni derivanti dall'incidente. Ritenendo che la signora fosse soggetta all'obbligo di stipulare un'assicurazione della responsabilità civile per il suo veicolo e che non avesse adempiuto tale obbligo, il Fondo ha poi, in conformità alla possibilità prevista dal diritto portoghese, convenuto in giudizio, in particolare, la signora chiedendole il rimborso della somma di 437.345,85, euro da esso versato agli aventi diritto dei passeggeri. La signora ha sostenuto di non essere responsabile del sinistro e che, avendo lasciato il veicolo stazionato nel cortile di casa e non intendendo metterlo in circolazione, non era obbligata a stipulare un contratto di assicurazione della responsabilità civile autoveicoli.
La decisione - Con la sua sentenza la Corte precisa che, secondo la prima direttiva, la conclusione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile autoveicoli è obbligatoria qualora il veicolo, pur trovandosi stazionato su un terreno privato per sola scelta del suo proprietario, che non ha più intenzione di guidarlo, sia tuttora immatricolato in uno Stato membro e sia idoneo a circolare.
La Corte considera anzitutto che un veicolo che non sia stato regolarmente ritirato dalla circolazione e che sia idoneo a circolare risponde alla nozione di “veicolo”, ai sensi della prima direttiva, e non smette quindi di essere soggetto all'obbligo di assicurazione enunciato da tale direttiva, per il solo fatto che il suo proprietario non ha più intenzione di guidarlo e lo ha immobilizzato su un terreno privato.
In secondo luogo, la Corte dichiara che la seconda direttiva non osta a una normativa che, come la legge portoghese, prevede che l'organismo di indennizzo (nella specie, il Fundo de Garantia Automóvel) abbia diritto a proporre ricorso non soltanto contro il o i responsabili del sinistro, ma anche contro la persona che, pur essendo soggetta all'obbligo di stipulare un contratto di assicurazione della responsabilità civile autoveicoli per il veicolo che ha causato il sinistro, non ha stipulato alcun contratto a tal fine, e ciò quand'anche tale persona non sia civilmente responsabile del sinistro.
Infatti, anche se il legislatore dell'Unione ha inteso preservare il diritto degli Stati membri di disciplinare i ricorsi presentati dall'organismo di indennizzo (nella fattispecie il Fundo de Garantia Automóvel) segnatamente contro “il o i responsabili del sinistro”, esso non ha armonizzato i diversi aspetti relativi ai ricorsi di tale organismo (in particolare, la determinazione delle altre persone nei confronti delle quali tali ricorsi possono essere presentati), cosicché tali aspetti rientrano nel diritto nazionale di ciascuno Stato membro. Ne consegue che una normativa nazionale può prevedere che, qualora il proprietario del veicolo coinvolto nell'incidente non abbia adempiuto l'obbligo ad esso incombente di assicurare tale veicolo, l'organismo di indennizzo possa esercitare un ricorso non soltanto contro il o i responsabili del sinistro, ma anche contro il proprietario, indipendentemente dalla responsabilità civile di quest'ultimo nel verificarsi dell'incidente.

fonte: Cassa Forense - Dat Avvocato

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